Sentenza del 08/10/2015 n. 21154 - Corte di Cassazione
Non disponibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso delle somme versate cautelativamente dalla società a titolo di ILOR per gli anni 1987-1990, in attesa dell'esito dell'istanza di esenzione decennale. La Commissione tributaria regionale aveva riconosciuto il rimborso, ritenendo che il diritto fosse già stato riconosciuto dall'Ufficio e che l'ampliamento e il potenziamento degli impianti avessero determinato incrementi della produzione industriale. L'Agenzia delle entrate ha contestato, tra l'altro, l'ammissibilità dell'azione, l'insufficienza della motivazione e l'omessa valutazione degli effetti del condono presentato dalla contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo motivo, relativo all'asserita necessità di impugnare uno specifico atto tributario, e il secondo motivo, relativo all'insufficienza della motivazione, perché formulati senza rispettare i requisiti dell'art. 366-bis c.p.c. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la Commissione tributaria regionale non aveva esaminato la questione, ritualmente introdotta nel giudizio, relativa agli effetti del condono sul diritto al rimborso. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale profilo e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione.
Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere un quesito specifico, concreto e idoneo a individuare l'errore di diritto e la regola applicabile. Un quesito generico o astratto comporta l'inammissibilità del motivo. Lo stesso principio vale per la censura di vizio motivazionale, che deve indicare chiaramente le ragioni dell'insufficienza della motivazione.
Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992
La sentenza richiama la disciplina del ricorso tributario avverso il silenzio-rifiuto sulle istanze di rimborso, ma la Corte non decide nel merito tale questione perché il relativo motivo è dichiarato inammissibile.
Disciplina del condono fiscale richiamata nel terzo motivo
La presentazione di un condono può incidere sul diritto al rimborso e deve essere esaminata dal giudice quando la questione è stata ritualmente dedotta. L'omessa pronuncia su tale eccezione costituisce vizio della sentenza.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere formulati in modo specifico e direttamente collegato alla decisione impugnata; quesiti generici o astratti sono inammissibili.
- Quando una parte deduce un'eccezione potenzialmente decisiva, come gli effetti di un condono sul diritto al rimborso, il giudice deve pronunciarsi espressamente. L'omessa pronuncia può comportare la cassazione con rinvio.
- La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente il rimborso al contribuente né lo esclude: impone al giudice di merito di riesaminare la questione non decisa, regolando anche le spese.
- In materia di rimborsi tributari, occorre distinguere tra l'accertamento dell'esistenza del diritto al rimborso e la sua concreta liquidazione, verificando anche eventuali definizioni agevolate o condoni che possano modificarne gli effetti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 ott 2015Sentenza del 08/10/2015 n. 492 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 8 ott 2015Sentenza del 08/10/2015 n. 501 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 8 ott 2015Sentenza del 08/10/2015 n. 502 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 8 ott 2015Sentenza del 08/10/2015 n. 509 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 8 ott 2015Sentenza del 08/10/2015 n. 1021 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 8 ott 2015Sentenza del 08/10/2015 n. 1025 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →