Sentenza del 08/10/2015 n. 492 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Non Disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Matera, contestando l'accertamento integrativo emesso dall'Agenzia delle Entrate. In particolare, ha dedotto la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, poiché l'avviso di accertamento era stato notificato dopo 42 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione, quindi prima del termine ordinario di 60 giorni. Ha inoltre contestato la violazione dell'art. 43, comma 4, del DPR n. 600/1973 e l'assenza di nuovi elementi idonei a giustificare l'accertamento integrativo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Potenza ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado e l'accertamento. Ha ritenuto legittima la notifica anticipata dell'avviso perché giustificata dall'imminente scadenza dei termini per l'accertamento, ravvisando quindi una situazione di particolare urgenza. Ha inoltre ritenuto sussistenti nuovi elementi, emersi da un successivo processo verbale della Guardia di Finanza, relativi all'effettivo reddito percepito dal contribuente nel 2003 per la locazione di terreni. Il contribuente, inoltre, non aveva contestato né l'effettiva percezione del reddito né il suo ammontare. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente
Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il termine di 60 giorni costituisce una garanzia per consentire al contribuente di presentare osservazioni prima dell'emissione dell'accertamento. Tuttavia, l'accertamento può essere notificato anticipatamente quando l'amministrazione dimostri specifiche e motivate ragioni di urgenza, come l'imminente scadenza del termine decadenziale per l'esercizio del potere impositivo.
Art. 43, comma 4, DPR n. 600/1973
L'accertamento integrativo è ammissibile quando sopravvengono o vengono conosciuti dall'ufficio nuovi elementi, adeguatamente indicati nell'atto, che consentano di determinare un maggiore reddito rispetto a quello già accertato.
Art. 33, decreto legislativo n. 546/1992
La disposizione disciplina la possibilità di chiedere la discussione della controversia in pubblica udienza nel processo tributario.
Art. 97 della Costituzione
Il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è stato richiamato per giustificare l'esigenza di evitare la decadenza dell'amministrazione dal potere di accertamento.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 18184/2013
Ha chiarito che la violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, può essere superata solo in presenza di una situazione di particolare e motivata urgenza.
Cassazione civile, sentenza n. 20769/2013
Ha riconosciuto che l'imminente scadenza del termine per l'esercizio del potere impositivo può costituire una ragione di urgenza idonea a legittimare la notifica anticipata dell'accertamento.
Massime di principio
- La notifica di un avviso di accertamento prima dei 60 giorni dal rilascio del processo verbale non è automaticamente illegittima: l'amministrazione deve però indicare e dimostrare una concreta, specifica e motivata ragione di urgenza.
- L'imminente scadenza del termine di decadenza per l'accertamento può costituire una ragione di urgenza sufficiente, purché sia effettiva e adeguatamente motivata nell'atto o comunque verificabile dal giudice.
- Un accertamento integrativo può essere emesso se l'ufficio viene successivamente a conoscenza di nuovi elementi rilevanti, che devono essere indicati nell'atto e non possono consistere in una semplice rivalutazione di dati già conosciuti.
- La mancata contestazione specifica da parte del contribuente dell'esistenza e dell'ammontare del reddito recuperato può indebolire significativamente la difesa contro l'accertamento.
- La violazione di una garanzia procedimentale deve essere valutata anche in concreto, verificando se abbia effettivamente inciso sulle possibilità di difesa del contribuente; tuttavia, per il termine previsto dall'art. 12, comma 7, l'assenza di una valida urgenza può determinare l'illegittimità dell'atto.
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