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Sentenza

Sentenza del 08/10/2015 n. 501 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Non Disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di rettifica con cui l'Agenzia delle Entrate aveva aumentato il valore dichiarato per la cessione di un ramo d'azienda, relativa a rapporti giuridici, beni e progetti destinati alla realizzazione di due impianti fotovoltaici, da circa 5.979 euro a 13.080.000 euro. La contribuente sosteneva che, al momento della cessione, l'iter autorizzativo e progettuale non era concluso e che l'attività si trovava in una fase meramente embrionale. Contestava quindi sia il difetto di motivazione dell'avviso sia la metodologia di stima dell'Ufficio, che aveva determinato il valore applicando una percentuale del 10% al valore degli impianti fotovoltaici ipotizzati, senza basarsi su costi e dati effettivamente documentati.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, sostenendo che il valore del ramo d'azienda dovesse essere parametrato almeno al valore dei progetti acquisiti e ai compensi normalmente necessari per la realizzazione degli impianti. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello, ritenendo corretta la valutazione dei giudici di primo grado. In particolare, ha valorizzato la convenzione stipulata con lo studio tecnico, il parere di congruità dell'Ordine degli Ingegneri e l'assenza di elementi certi idonei a giustificare la stima presuntiva dell'Ufficio. Ha inoltre considerato significativa la successiva rinuncia alla realizzazione degli impianti, quale elemento induttivo della concreta inidoneità dei progetti a garantire la realizzazione dell'iniziativa. Le spese del grado di appello sono state compensate.

Massime di principio

  • Nella determinazione del valore fiscale di un ramo d'azienda non è sufficiente fare riferimento a valori teorici, prospettici o a percentuali applicate al valore finale di un'attività ancora da realizzare; la stima deve basarsi, per quanto possibile, su dati concreti, documentati e riferibili alla situazione esistente alla data della cessione.
  • Quando un progetto imprenditoriale si trova in una fase preliminare e l'iter autorizzativo non è completato, il valore dei progetti e delle autorizzazioni non può essere automaticamente equiparato al valore economico dell'impresa o dell'impianto pienamente realizzabile.
  • L'Amministrazione finanziaria deve motivare l'accertamento con elementi specifici e coerenti con la concreta situazione aziendale e deve confrontarsi con la documentazione prodotta dal contribuente; una stima meramente presuntiva o astratta può essere ritenuta insufficiente.
  • Convenzioni professionali, pareri di congruità degli ordini professionali e altri documenti contabili possono costituire elementi probatori rilevanti per dimostrare il valore effettivo delle attività e dei diritti ceduti.
  • La successiva rinuncia o mancata realizzazione dell'iniziativa può essere valutata come elemento indiziario della limitata utilità economica dei progetti esistenti al momento della cessione, pur dovendo essere considerata insieme agli altri elementi del caso concreto.
  • In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe conservare e produrre la documentazione relativa allo stato effettivo del progetto, ai costi sostenuti, agli incarichi professionali, alle autorizzazioni ottenute e alla concreta fattibilità dell'iniziativa.

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