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Sentenza

Sentenza del 08/10/2015 n. 502 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Non Disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La S s.r.l. chiedeva il rimborso della maggiore imposta di registro versata, sostenendo che alla locazione di un terreno agricolo destinato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico dovesse applicarsi l'aliquota dello 0,50%, prevista per l'affitto di fondi rustici, anziché quella del 2%. Secondo la ricorrente, la produzione di energia fotovoltaica avrebbe costituito attività agricola connessa ai sensi dell'art. 2135 c.c. e dell'art. 1, comma 423, della legge n. 266/2005. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che il trattamento agevolato fosse applicabile soltanto quando l'attività fotovoltaica fosse esercitata da un imprenditore agricolo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Potenza ha rigettato l'appello e confermato la decisione di primo grado, ritenendo legittimo il diniego di rimborso. La produzione di energia fotovoltaica è qualificabile come attività agricola connessa solo se esercitata da un imprenditore agricolo, la cui attività principale sia agricola. Poiché la S s.r.l. non risultava avere tale qualifica, la locazione del terreno non poteva beneficiare dell'aliquota dello 0,50% prevista per l'affitto di fondo rustico. Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità della fattispecie.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986, Tariffa, parte prima

    La ricorrente invocava l'aliquota dello 0,50% prevista per le locazioni o gli affitti di fondi rustici, invece dell'aliquota del 2% applicata dall'Ufficio. Il beneficio non è stato riconosciuto perché il contratto era destinato a un'attività fotovoltaica esercitata da un soggetto privo della qualifica di imprenditore agricolo.

  • Art. 2135, terzo comma, codice civile

    Le attività connesse sono agricole solo quando sono esercitate da un imprenditore agricolo e risultano collegate all'attività agricola principale. La norma non è stata ritenuta sufficiente, da sola, a qualificare come agricola l'attività fotovoltaica svolta dalla società locataria.

  • Art. 1, comma 423, legge n. 266/2005

    Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

    La qualificazione della produzione fotovoltaica come attività agricola connessa è subordinata al fatto che essa sia effettuata da un imprenditore agricolo. La disposizione non estende automaticamente la natura agricola a ogni attività fotovoltaica svolta su un terreno agricolo.

  • Art. 2082 codice civile

    L'attività economica organizzata esercitata professionalmente dalla società sul fondo, in assenza della qualifica di imprenditore agricolo, è stata considerata attività imprenditoriale ordinaria e non attività agricola connessa.

Massime di principio

  • La destinazione agricola del terreno non comporta automaticamente l'applicazione del regime fiscale agevolato previsto per gli affitti di fondi rustici.
  • Per qualificare la produzione di energia fotovoltaica come attività agricola connessa è necessario che il soggetto che la esercita abbia la qualifica di imprenditore agricolo e svolga un'attività agricola principale.
  • Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente: non basta che l'impianto sia collocato su un terreno agricolo, ma occorre verificare la natura del contratto, l'attività concretamente svolta e la qualifica soggettiva dell'affittuario.
  • Quando il locatario è una società priva della qualifica di imprenditore agricolo e utilizza il terreno esclusivamente per produrre energia, l'attività tende a essere considerata imprenditoriale ordinaria, con conseguente esclusione dell'aliquota agevolata per i fondi rustici.
  • Nelle controversie sul rimborso dell'imposta di registro, il contribuente deve dimostrare sia i presupposti oggettivi dell'agevolazione sia quelli soggettivi relativi alla qualifica dell'utilizzatore del fondo.

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