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Sentenza

Sentenza del 08/10/2015 n. 1025 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

DINIEGO RIMBORSO - Termine decadenziale - Versamento incentivo all'esodo - Art. 38 D.P.R.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente impugnava il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sull'istanza di rimborso dell'IRPEF applicata all'incentivo all'esodo. Richiamando la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 21 luglio 2005, causa C-207/04 (sentenza Vergari), sosteneva che il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. 602/1973 dovesse decorrere dalla pubblicazione di tale pronuncia, avvenuta il 3 settembre 2005, e non dalla data della ritenuta o del versamento. L'istanza, presentata il 2 settembre 2009, sarebbe pertanto stata tempestiva.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato il rigetto della domanda di rimborso. Applicando il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 13676 del 2014, ha stabilito che il termine decadenziale decorre comunque dal giorno successivo al versamento del tributo, anche se solo successivamente una pronuncia della Corte di Giustizia dichiara la normativa nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione Europea. Poiché l'istanza era stata presentata oltre il termine di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. 602/1973, il rimborso è stato negato. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate, in ragione del precedente contrasto giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Termine di 48 mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso

    Il termine decadenziale per chiedere il rimborso decorre, in via generale, dal giorno successivo al versamento o alla ritenuta del tributo indebitamente corrisposto. Una successiva pronuncia della Corte di Giustizia che dichiari l'illegittimità della disciplina nazionale non sposta la decorrenza del termine.

  • Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 21 luglio 2005, causa C-207/04, Vergari

    La pronuncia è stata invocata dal contribuente per sostenere l'incompatibilità della disciplina fiscale nazionale sull'incentivo all'esodo con il diritto dell'Unione Europea. Tuttavia, secondo il giudice, essa non determina la riapertura o lo spostamento del termine decadenziale già iniziato.

  • Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13676 del 2014

    Ha risolto il contrasto giurisprudenziale stabilendo che il termine per chiedere il rimborso decorre dal giorno successivo al versamento rivelatosi indebito, anche quando l'indebito venga riconosciuto solo a seguito di una successiva pronuncia della Corte di Giustizia.

Massime di principio

  • Quando un tributo viene successivamente riconosciuto incompatibile con il diritto dell'Unione Europea, il termine decadenziale per il rimborso non decorre automaticamente dalla data della sentenza europea, ma normalmente dal giorno successivo al versamento o alla ritenuta.
  • La pronuncia successiva che accerta l'illegittimità della norma impositiva non riapre, di regola, termini di rimborso già scaduti.
  • Per tutelare il diritto al rimborso è prudente presentare l'istanza entro il termine previsto dalla legge, senza attendere l'esito di eventuali procedimenti o pronunce giurisprudenziali.
  • Il superamento del termine decadenziale comporta il rigetto della domanda anche quando il tributo sia stato effettivamente riscosso in violazione del diritto dell'Unione Europea.
  • In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, il giudice può compensare le spese, soprattutto se la controversia è stata avviata prima della soluzione definitiva delle Sezioni Unite.

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