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Sentenza

Sentenza del 08/10/2015 n. 1021 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

IRPEF- accertamento sintetico - accertamento analitico induttivo - commistione - illegittimità - artt. 38, 39, D.P.R. n. 600/73

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato i compensi da lavoro autonomo relativi all'anno 2006, elevandoli da 62.407,00 euro a 133.009,00 euro, utilizzando informazioni sulla capacità contributiva, il redditometro e indagini finanziarie. L'Ufficio sosteneva di aver operato mediante un accertamento sostanzialmente induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973, fondato anche sulle presunzioni dell'art. 38. Il contribuente contestava, tra l'altro, l'inclusione nel redditometro di autoveicoli utilizzati per l'attività professionale o in leasing, errori nel calcolo e l'illegittima attribuzione dei valori del redditometro al reddito di lavoro autonomo. La Commissione ha ritenuto illegittima la commistione tra accertamento sintetico e accertamento analitico-induttivo: l'Ufficio ha utilizzato elementi propri del redditometro, destinati alla ricostruzione del reddito complessivo netto, per determinare direttamente il reddito professionale, realizzando un'indebita inversione dell'onere della prova.

La decisione

La Commissione Tributaria ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'illegittimità dell'avviso di accertamento. È stato ritenuto sufficiente, per annullare l'accertamento, il fatto che l'Ufficio avesse impropriamente combinato i metodi previsti dagli artt. 38 e 39 del D.P.R. n. 600/1973. Inoltre, anche nel merito, il calcolo del redditometro risultava viziato perché erano stati inclusi integralmente tra i beni-indice autoveicoli aziendali a uso promiscuo, senza una preventiva contestazione adeguatamente motivata di tale utilizzo. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.500,00 euro. La questione relativa alla violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente era già passata in giudicato e quella relativa all'acquiescenza sull'anno 2005 è stata ritenuta infondata.

Norme richiamate

  • Art. 38 D.P.R. n. 600/1973

    Accertamento sintetico e redditometro

    Il redditometro può essere utilizzato per ricostruire sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, ma non può essere impiegato direttamente per rettificare il solo reddito professionale mediante una commistione con il metodo analitico-induttivo. Le presunzioni devono inoltre essere applicate correttamente e il contribuente deve poter dimostrare l'origine e la destinazione delle spese o degli elementi di capacità contributiva.

  • Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973

    Accertamento analitico-induttivo

    L'accertamento analitico-induttivo deve essere fondato sulle modalità e sui presupposti propri della norma, con elementi idonei a ricostruire il reddito dell'attività. Non è legittimo sostituire tale procedimento con il risultato di un redditometro riferito alla capacità di spesa complessiva del contribuente.

  • Art. 32 D.P.R. n. 600/1973

    Le movimentazioni bancarie possono costituire elementi presuntivi nell'accertamento, ma devono essere utilizzate nell'ambito di un metodo di accertamento correttamente individuato e adeguatamente motivato. Il loro impiego non sana la commistione illegittima tra accertamento sintetico e analitico-induttivo.

  • Art. 62-sexies D.L. n. 331/1993

    La disposizione può fornire una base per l'accertamento fondato su presunzioni e anomalie dell'attività, ma non consente di derogare ai presupposti e alle procedure dei metodi di accertamento previsti dal D.P.R. n. 600/1973.

  • Art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente

    La relativa questione non è stata esaminata nel merito in appello, poiché la decisione di primo grado sul punto non era stata impugnata ed era quindi passata in giudicato.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria deve indicare con chiarezza il metodo di accertamento concretamente utilizzato e rispettarne integralmente presupposti, regole e oneri probatori.
  • Il redditometro è diretto alla ricostruzione sintetica del reddito complessivo e non può essere utilizzato automaticamente per determinare il reddito di una specifica attività professionale o d'impresa.
  • Non è legittimo combinare elementi del redditometro, indagini bancarie e accertamento analitico-induttivo in modo indistinto, trasferendo sul contribuente l'onere di dimostrare l'inesistenza del reddito senza una presunzione correttamente costruita.
  • I beni utilizzati nell'attività professionale, a uso promiscuo o acquisiti in leasing devono essere valutati considerando il loro effettivo impiego e non possono essere inclusi integralmente tra i beni-indice senza una motivazione specifica.
  • Errori nel calcolo degli elementi di capacità contributiva o l'omessa considerazione di circostanze rilevanti possono comportare l'illegittimità dell'accertamento, soprattutto quando incidono sulla quantificazione del reddito presunto.
  • In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare anzitutto il metodo dichiarato nell'avviso, la coerenza tra metodo e risultato ottenuto, la motivazione sui singoli beni-indice e il corretto assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Amministrazione.

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