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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15146/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del GIP del Tribunale di Ravenna del 29/09/2023 che aveva assolto Cernera, con formula "perché il fatto non sussiste" ai sensi dell'art. 129 c.p.p., rispetto alla contestazione di deturpamento o imbrattamento di cosa altrui (art. 639, comma 2, c.p.) per ripetuti sputi sulla carrozzeria dell'autovettura della parte offesa. Il ricorso deduce violazione di legge (artt. 639, 49 co. 2 c.p. e 129 c.p.p.) e vizio di motivazione: il GIP avrebbe valutato l'inoffensività della condotta nel merito e ritenuto che l'imbrattamento fosse eliminabile con una semplice pulizia, applicando in modo errato i presupposti del reato di cui all'art. 639 c.p. e precludendo l'uso corretto dello strumento processuale del decreto penale di condanna.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio. Ha censurato la valutazione di inoffensività operata dal GIP, ricordando che il giudice chiamato a decidere su richiesta di decreto penale di condanna può pronunciare proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. solo quando risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato o l'impossibilità di acquisire prove della sua colpevolezza; è dunque precluso decidersi per proscioglimento sulla base di una valutazione di opportunità o di inoffensività. La Corte ha inoltre sottolineato che l'art. 639 c.p. punisce alterazioni temporanee e superficiali della cosa altrui indipendentemente dai costi di ripristino, per cui i ripetuti sputi sulla carrozzeria rientrano nella fattispecie incriminatrice. Disposto infine l'annullamento della sentenza e la trasmissione degli atti al GIP competente (nel testo figurano menzioni al Tribunale di Ravenna per competenza).

Norme richiamate

  • art. 639 cod. pen. (comma 2)

    Il reato di deturpamento o imbrattamento di cosa altrui si caratterizza per un'alterazione temporanea e superficiale dell'oggetto e prescinde dall'entità della spesa necessaria per il ripristino; dunque anche azioni che determinano solo una modifica estetica facilmente reintegrabile (es. sputi) possono integrare il reato.

  • art. 49 cod. pen. (comma 2)

    Il GIP aveva invocato l'"inoffensività" ai sensi di questo riferimento per escludere la lesività della condotta; la Corte ha ritenuto che tale valutazione di inoffensività non potesse essere utilizzata dal giudice nella sede del decreto penale di condanna per disporre un proscioglimento fondato su una valutazione di opportunità.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Il proscioglimento del giudice, in sede di richiesta di decreto penale, è consentito soltanto quando risulta evidente la prova positiva dell'innocenza dell'imputato o l'impossibilità di acquisire prove della sua colpevolezza; è precluso pronunciarsi per proscioglimento sulla base dell'inoffensività o di mere valutazioni di opportunità.

  • art. 635 cod. pen.

    Richiamato in confronto; il reato di danneggiamento (art. 635) si distingue dall'imbrattamento perché comporta modificazioni della cosa tali da ridurne il valore o impedirne l'uso, richiedendo un intervento ripristinatorio dell'essenza e funzionalità, mentre l'art. 639 punisce alterazioni solo temporanee e superficiali.

  • art. 81 cpv. cod. pen.

    Citato nella contestazione di reato (concorso formale/partecipazione), ma non centrale nella motivazione della Corte; presente nell'imputazione originaria.

Massime di principio

  • La condotta che produce un'alterazione estetica temporanea e superficiale di cosa altrui (es. sputi, imbrattamenti rimovibili con semplici pulizie) può integrare il reato di deturpamento o imbrattamento ex art. 639 c.p., indipendentemente dal basso costo di ripristino.
  • Nel procedimento per decreto penale di condanna il giudice non può disporre il proscioglimento basandosi su una valutazione di inoffensività o di opportunità: l'art. 129 c.p.p. consente il proscioglimento solo in presenza di prova evidente dell'innocenza o dell'impossibilità di acquisire prove della colpevolezza.
  • La distinzione tra 'danneggiamento' (art. 635 c.p.) e 'deturpamento o imbrattamento' (art. 639 c.p.) si fonda sulla natura e sulla durata dell'alterazione della cosa (permanente/apprezzabile vs. temporanea/superficiale), non sui costi di ripristino.
  • In situazioni analoghe, il giudice di merito dovrà valutare attentamente la natura dell'alterazione (temporaneità e superficialità) prima di escludere la rilevanza penale; la semplice agevole rimozione non esclude automaticamente la configurabilità del reato.
  • Se vi è dubbio sulla offensività della condotta nel contesto di una richiesta di decreto penale, l'opzione corretta non è il proscioglimento per inoffensività salvo i casi tassativi dell'art. 129 c.p.p., ma il prosieguo del procedimento (o l'adozione degli atti processuali appropriati) per consentire un'adeguata valutazione probatoria.

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