Cassazione Penale, Sentenza n. 25209/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la sentenza di appello del 18/11/2020: (1) vizio per violazione e errata applicazione degli artt. 143 co.2, 178 e 180 c.p.p. e violazione del diritto di difesa/contraddittorio per mancata traduzione del decreto di citazione e degli atti, con conseguente nullità della sentenza di primo grado e degli atti successivi; (2) vizio di motivazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p. per il rifiuto della sospensione condizionale della pena, ritenuto motivato in modo apodittico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo: manifestamente infondato perché l'accertamento della conoscenza della lingua italiana è valutazione di merito e la corte territoriale ha fornito adeguata motivazione (lunga permanenza in Italia, esclusiva presenza nei locali di vendita, annotazioni degli ufficiali sulla capacità di parlare e comprendere l'italiano), per cui non è stata violata la difesa/contraddittorio. Secondo motivo: manifestamente infondato perché le censure sono generiche; la corte di appello ha adeguatamente motivato il diniego della sospensione condizionale richiamando la condotta non collaborativa dell'imputata e i precedenti specifici per reati imprenditoriali, elementi sufficienti a escludere il beneficio. Conseguenze: dichiarato inammissibile il ricorso; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata per le conclusioni scritte; utilizzata per la formulazione delle conclusioni del P.G. e del difensore.
Richiamato in relazione all'obbligo di conoscenza/assistenza linguistica; la Corte ha ritenuto che l'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana sia valutazione di merito, censurabile solo se la motivazione è carente.
Norma sul diritto alla traduzione e sulle formalità procedurali connesse; la corte ha ritenuto che non sussista obbligo automatico di tradurre se gli elementi dimostrano la comprensione della lingua italiana.
Norma collegata alle garanzie linguistiche per l'imputato; interpretata insieme alle altre come non ostativa all'operato della corte di merito quando la motivazione sulla comprensione linguistica è adeguata.
Reato originariamente contestato per il quale la Corte di Appello aveva dichiarato intervenuta prescrizione; citato ai fini del quadro processuale soggetto al ricorso.
Reato per cui la condanna è stata confermata in appello (ricettazione aggravata o commessa con circostanze previste dal co.2); citato per il riferimento alla sentenza di merito confermata parzialmente.
Norme sulla sospensione condizionale della pena: la Corte ha ritenuto legittimo che il giudice di merito indichi soltanto gli elementi ritenuti ostativi (es. precedenti, condotta) senza dover esaminare puntualmente ogni fattore dell'art.133 c.p.
Norma che prevede, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma alla Cassa delle Ammende; applicata per comminare euro 3.000.
Massime di principio
- La valutazione della comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato è una valutazione di merito: è legittima se la corte di merito fornisce motivazione adeguata basata su elementi concreti (residenza, comportamento, annotazioni degli ufficiali, partecipazione alle fasi processuali).
- La mancanza formale di traduzione non determina automaticamente la nullità degli atti: bisogna dimostrare che l'imputato non ha potuto esercitare la difesa per effettiva incomprensione linguistica; quando gli elementi dimostrano comprensione, la traduzione non è obbligatoria.
- In tema di sospensione condizionale della pena il giudice di merito non è obbligato ad esaminare ex professo tutti i singoli elementi indicati nell'art.133 c.p., ma può limitarsi a motivare sui fattori che ritiene prevalenti e ostativi (es. precedenti specifici, condotta non collaborativa).
- Censure generiche o apodittiche in Cassazione sono spesso ritenute manifestamente infondate: occorre contestare concretamente la motivazione dei giudici di merito o dimostrarne insufficienza/contraddittorietà.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e pagamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.).
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