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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25209/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro la sentenza di appello del 18/11/2020: (1) vizio per violazione e errata applicazione degli artt. 143 co.2, 178 e 180 c.p.p. e violazione del diritto di difesa/contraddittorio per mancata traduzione del decreto di citazione e degli atti, con conseguente nullità della sentenza di primo grado e degli atti successivi; (2) vizio di motivazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p. per il rifiuto della sospensione condizionale della pena, ritenuto motivato in modo apodittico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo: manifestamente infondato perché l'accertamento della conoscenza della lingua italiana è valutazione di merito e la corte territoriale ha fornito adeguata motivazione (lunga permanenza in Italia, esclusiva presenza nei locali di vendita, annotazioni degli ufficiali sulla capacità di parlare e comprendere l'italiano), per cui non è stata violata la difesa/contraddittorio. Secondo motivo: manifestamente infondato perché le censure sono generiche; la corte di appello ha adeguatamente motivato il diniego della sospensione condizionale richiamando la condotta non collaborativa dell'imputata e i precedenti specifici per reati imprenditoriali, elementi sufficienti a escludere il beneficio. Conseguenze: dichiarato inammissibile il ricorso; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020 art. 23 co.8

    Norma richiamata per le conclusioni scritte; utilizzata per la formulazione delle conclusioni del P.G. e del difensore.

  • c.p.p. art. 143 co.2

    Richiamato in relazione all'obbligo di conoscenza/assistenza linguistica; la Corte ha ritenuto che l'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana sia valutazione di merito, censurabile solo se la motivazione è carente.

  • c.p.p. art. 178

    Norma sul diritto alla traduzione e sulle formalità procedurali connesse; la corte ha ritenuto che non sussista obbligo automatico di tradurre se gli elementi dimostrano la comprensione della lingua italiana.

  • c.p.p. art. 180

    Norma collegata alle garanzie linguistiche per l'imputato; interpretata insieme alle altre come non ostativa all'operato della corte di merito quando la motivazione sulla comprensione linguistica è adeguata.

  • c.p. art. 474

    Reato originariamente contestato per il quale la Corte di Appello aveva dichiarato intervenuta prescrizione; citato ai fini del quadro processuale soggetto al ricorso.

  • c.p. art. 648 co.2

    Reato per cui la condanna è stata confermata in appello (ricettazione aggravata o commessa con circostanze previste dal co.2); citato per il riferimento alla sentenza di merito confermata parzialmente.

  • c.p. artt. 163 e 164

    Norme sulla sospensione condizionale della pena: la Corte ha ritenuto legittimo che il giudice di merito indichi soltanto gli elementi ritenuti ostativi (es. precedenti, condotta) senza dover esaminare puntualmente ogni fattore dell'art.133 c.p.

  • c.p.p. art. 616

    Norma che prevede, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma alla Cassa delle Ammende; applicata per comminare euro 3.000.

Massime di principio

  • La valutazione della comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato è una valutazione di merito: è legittima se la corte di merito fornisce motivazione adeguata basata su elementi concreti (residenza, comportamento, annotazioni degli ufficiali, partecipazione alle fasi processuali).
  • La mancanza formale di traduzione non determina automaticamente la nullità degli atti: bisogna dimostrare che l'imputato non ha potuto esercitare la difesa per effettiva incomprensione linguistica; quando gli elementi dimostrano comprensione, la traduzione non è obbligatoria.
  • In tema di sospensione condizionale della pena il giudice di merito non è obbligato ad esaminare ex professo tutti i singoli elementi indicati nell'art.133 c.p., ma può limitarsi a motivare sui fattori che ritiene prevalenti e ostativi (es. precedenti specifici, condotta non collaborativa).
  • Censure generiche o apodittiche in Cassazione sono spesso ritenute manifestamente infondate: occorre contestare concretamente la motivazione dei giudici di merito o dimostrarne insufficienza/contraddittorietà.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e pagamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.).

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