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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03275/2026 del 27/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, assistito dall'avv. Alberto Prassede Grimaldi, ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro censure: 1) violazione dell'art. 34 c.p.p. per la presunta partecipazione al collegio della dott.ssa Marika Torre (già autrice del provvedimento reclamato), la cui presenza non sarebbe stata nota alle parti, con conseguente nullità; 2) incompetenza del Tribunale di sorveglianza di Catania a decidere in relazione ai semestri 18/09/2020-18/09/2022, dovendo competere gli uffici di Cosenza o Messina in ragione dei periodi di detenzione trascorsi in quegli istituti; 3) illegittimità/nullità dei provvedimenti disciplinari utilizzati per rifiutare la liberazione anticipata per mancata notifica o istruttoria viziata; 4) errata applicazione del principio di valutazione frazionata dei semestri ai sensi dell'art. 54 Ord. pen., contestando l'interdipendenza dei semestri e rilevando che le condotte disciplinari non erano state accertate con sentenza penale definitiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In dettaglio: sul primo motivo ha rilevato che, dal verbale d'udienza, la dott.ssa Torre non ha partecipato alla deliberazione e che l'indicazione del suo nome nell'intestazione dell'ordinanza è un errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 130 c.p.p.; ha inoltre ritenuto inammissibile la censura correlata alla mancata conoscenza della composizione del collegio da parte di chi ha scelto di partecipare all'udienza da remoto, osservando che la dichiarazione di ricusazione doveva essere proposta immediatamente ai sensi dell'art. 38, comma 2, c.p.p. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato infondato il vizio di incompetenza, richiamando l'art. 677 c.p.p.: la competenza si determina rispetto all'istituto in cui il detenuto si trova al momento della richiesta e, quindi, il Tribunale di sorveglianza di Catania era legittimato a decidere anche in relazione a periodi trascorsi in altri istituti. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la disciplina delle sanzioni disciplinari (artt. 38 e ss. Ord. pen. e artt. 77 e ss. d.P.R. 230/2000) non attribuisce al difensore una notifica formale del provvedimento e le contestazioni sull'istruttoria dovevano essere dedotte nei rimedi previsti; inoltre le allegazioni difensive risultavano generiche e non autosufficienti. Infine, il quarto motivo è stato ritenuto infondato: il Tribunale ha correttamente applicato il principio della valutazione frazionata dei semestri ma ha potuto tenere conto, ai fini prognostici, della pluralità e della gravità delle condotte disciplinari (tra cui aggressione a detenuti e detenzione di stupefacente), anche se il procedimento penale non fosse ancora definito, poiché fatti costituenti ipotesi di reato possono essere rilevati nel procedimento di sorveglianza se pertinenti al trattamento rieducativo. Conseguenza: rigetto del ricorso e conferma dell'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per lamentare la partecipazione al collegio del magistrato che aveva emesso il provvedimento reclamato; la Corte ha ritenuto la norma non applicabile nel concreto oppure che l'evidenza documentale dimostrasse l'assenza del magistrato dalla deliberazione e che, in ogni caso, l'eventuale errore nell'intestazione sia materiale e correggibile.

  • art. 38, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui la dichiarazione di ricusazione, se la causa è sorta o divenuta nota in udienza, deve essere proposta prima della fine dell'udienza; chi partecipa da remoto deve attivarsi tempestivamente per conoscere la composizione del collegio e non può invocare in seguito la mancata conoscenza per giustificare omissioni.

  • art. 677 cod. proc. pen.

    la competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento

    La Corte ha confermato che la competenza per valutare istanze come la liberazione anticipata si determina rispetto all'istituto in cui il detenuto si trova al momento della richiesta; periodi di detenzione in altre strutture non spostano la competenza.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Richiamato come rimedio per correggere l'errore materiale nell'intestazione dell'ordinanza (nome di un componente del collegio errato).

  • artt. 38 e ss. Ord. pen. e artt. 77 e ss. d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 (in particolare art. 81 d.P.R. n. 230/2000)

    La Corte ha richiamato la disciplina del procedimento disciplinare interno: il direttore contesta l'addebito, convoca, la sanzione viene comunicata e annotata; non è prevista una notifica al difensore e le impugnazioni seguono il percorso previsto dall'ordinamento penitenziario; le contestazioni sull'istruttoria devono essere esperite con i rimedi specifici.

  • art. 35 Ord. pen.

    La Corte ha osservato che le doglianze sulla mancata notifica o sui vizi dei provvedimenti disciplinari dovevano essere dedotte nelle forme e nella sede previste dall'art. 35 Ord. pen. e non genericamente in cassazione.

  • art. 54 Ord. pen.

    Nell'ambito della liberazione anticipata la valutazione deve essere frazionata per semestre ma la Corte ammette che comportamenti successivi o gravi possano avere ricadute negative anche su periodi precedenti qualora rivelino mancata adesione al trattamento rieducativo; è possibile valutare fatti costituenti ipotesi di reato prima della definizione penale se pertinenti al trattamento.

  • art. 103, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230

    Richiamato come criterio per valutare l'impegno trattamentale del detenuto, in termini di partecipazione ad attività, rapporti corretti con operatori e compagni e mantenimento di relazioni esterne.

  • art. 2700 cod. civ.

    La Corte ha richiamato il valore probatorio del verbale d'udienza (atto pubblico) che fa piena prova di quanto attestato fino a querela di falso, utilizzandolo per accertare la composizione effettiva del collegio.

  • art. 69 bis Ord. pen.

    Richiamato in relazione all'affermazione del ricorrente che precedenti istanze non avessero ricevuto tempestiva risposta; la Corte ha ritenuto irrilevante tale circostanza rispetto alla competenza e all'esame attuale.

  • art. 156 cod. proc. pen.

    Citto dalla difesa; la Corte non ha ritenuto il motivo efficace nella criticità dedotta, trattandosi di censure generiche e non autosufficienti.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato l'ammissibilità e la fondatezza delle censure ai sensi di questa disposizione.

Massime di principio

  • Errori materiali nell'intestazione del provvedimento (es.: nome di un componente del collegio) sono emendabili con la procedura prevista dall'art. 130 c.p.p. se il verbale d'udienza dimostra la composizione effettiva.
  • La partecipazione all'udienza da remoto non esonera le parti dall'obbligo di verificare tempestivamente la composizione del collegio: la ricusazione deve essere proposta in udienza, prima della sua conclusione (art. 38, comma 2 c.p.p.).
  • La competenza per valutare istanze legate all'esecuzione penale (es. liberazione anticipata) si determina rispetto all'istituto in cui il detenuto si trova al momento della richiesta (art. 677 c.p.p.); trasferimenti e periodi trascorsi in altre strutture non spostano automaticamente la competenza.
  • Le contestazioni sulla regolarità dei provvedimenti disciplinari devono essere proposte con i rimedi specifici previsti dall'ordinamento carcerario; in linea di massima non è prevista una notifica al difensore analoga a quella processuale esterna e le deduzioni generiche in cassazione sono inammissibili.
  • Nel procedimento di sorveglianza è consentito valutare fatti costituenti ipotesi di reato anche prima della definizione penale, se pertinenti alla valutazione del percorso rieducativo; conducte gravi o reiterate possono giustificare il rifiuto di benefici anche se il procedimento penale è pendente.
  • La valutazione della liberazione anticipata deve essere frazionata per semestre, ma non è un vincolo assoluto: episodi successivi o comportamenti gravi possono influenzare la valutazione prognostica sull'intero periodo oggetto dell'istanza.
  • Per avere successo in cassazione è necessario formulare censure precise, documentate e autosufficienti; affermazioni generiche o omissioni probatorie spesso determinano l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

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