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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11662/2025 del 04/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'accordo conciliativo extragiudiziale intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, ha dichiarato cessata la materia del contendere nel presente procedimento e ha compensato integralmente le spese di lite, conformemente alla pattuizione contenuta nell'accordo. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente per effetto dell'esito conciliativo.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento in rettifica emesso per IMU relativa all'anno 2012 su immobili siti in Roma, con contestazione del mancato versamento dell'imposta e del diniego dell'esenzione invocata dall'ente contribuente in quanto non avente oggetto esclusivo o principale attività commerciale. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto parzialmente l'appello, limitando l'imposta ai soli immobili adibiti a casa per ferie e a scuola paritaria. L'ente contribuente ha proposto ricorso per cassazione, ma nel corso del giudizio le parti hanno poi concluso un accordo di conciliazione extragiudiziale che ha definito tutto il contenzioso pendente, incluso il presente giudizio; il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e ha depositato l'accordo e la prova dei pagamenti rateali iniziali.

Norme richiamate

  • art. 48 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel testo vigente ratione temporis

    richiamato quale base normativa dell'accordo di conciliazione extragiudiziale che ha definito il contenzioso in corso di causa e giustificato la cessazione della materia del contendere

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    l'esito conciliativo del giudizio esclude l'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio tributario, le parti raggiungono un accordo conciliativo extragiudiziale che definisce integralmente il rapporto controverso, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare il merito dei motivi di ricorso.
  • La prova dell'intervenuta definizione stragiudiziale può essere fornita mediante deposito dell'accordo e della documentazione attestante l'adempimento rateale, essendo sufficiente a dimostrare la definizione del contenzioso pendente.
  • In presenza di espressa pattuizione conciliativa, le spese processuali possono essere compensate tra le parti.
  • La definizione conciliativa del giudizio esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImposta locale
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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