Cassazione Civile, Ordinanza n. 22748/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società operante nel settore alberghiero ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per il recupero dell'IRES relativa all'anno 2014, contestando l'applicazione della disciplina delle società non operative ex art. 30 L. 724/1994, perché nel triennio 2010-2012 non aveva conseguito ricavi in ragione di difficoltà oggettive connesse alla posizione della struttura e alla stagionalità dell'attività. In appello la società ha inoltre dedotto l'esistenza di giudicato esterno, richiamando una precedente sentenza favorevole della CTR relativa alla medesima imposta per l'annualità 2013. Con il ricorso per cassazione ha articolato due motivi: il primo per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'eccezione di giudicato esterno; il secondo per omesso esame e falsa applicazione di norme, sostenendo che la CTR non avrebbe considerato la determinazione provinciale che attestava la chiusura di un tratto della SP 430 nel 2014, circostanza ritenuta decisiva per l'andamento turistico e per la crisi di ricavi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, rilevando che la CTR non aveva preso in alcuna considerazione l'eccezione di giudicato esterno dedotta in appello, e ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché esamini nuovamente tale censura e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, nella sostanza, mirava a contestare la motivazione della sentenza e non integrava un omesso esame di un fatto storico decisivo; inoltre, in presenza di doppia conforme, la ricorrente non aveva assolto all'onere di indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
Norme richiamate
Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande, eccezioni e conclusioni ritualmente devolute; la mancata decisione sull'eccezione di giudicato esterno integra vizio di omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia può essere dedotto come nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la mera insufficienza della motivazione o la critica alle valutazioni del giudice di merito.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La mancanza o apparenza della motivazione può rilevare solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
La cartella era stata emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione.
Costituisce la disciplina invocata per contestare l'applicazione alle società non operative.
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973
È richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo insieme ad altre disposizioni fiscali, ma senza che la censura venga accolta.
La ricorrente ha riportato gli atti di appello nel ricorso per cassazione in ossequio al requisito di autosufficienza.
La memoria della ricorrente è stata depositata in vista dell'adunanza camerale.
Massime di principio
- L'eccezione di giudicato esterno, se ritualmente proposta in appello, deve essere espressamente esaminata dal giudice di merito: l'omissione integra nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso, non la mancata considerazione di argomentazioni difensive o di singoli elementi istruttori.
- Non è consentito trasformare il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in una critica alla sufficienza o alla persuasività della motivazione del giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente che intenda censurare il vizio motivazionale deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, dimostrando che non coincidono.
- Quando un motivo di ricorso denuncia l'omessa pronuncia su una eccezione, il giudice di legittimità può accogliere il motivo anche se l'eccezione potrebbe risultare poi inammissibile o infondata nel merito, perché ciò che rileva è la sua mancata delibazione.
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