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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32164/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 nei confronti di una società alberghiera, recuperando maggior imponibile a fini Ires, Irap e Iva sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio svolta in un diverso giudizio civile di separazione tra il socio-amministratore e la coniuge. La CTR aveva confermato la ripresa sui maggiori ricavi, ritenendo attendibile la ricostruzione del volume d'affari effettuata in base alle tariffe delle camere, al tasso di occupazione, alle commissioni delle agenzie e all'IVA, mentre aveva escluso i costi non inerenti. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omesso esame, ex art. 360, n. 5 c.p.c., delle tariffe effettivamente risultanti dai siti internet di prenotazione e dal sito dell'hotel, che avrebbero mostrato prezzi inferiori e quindi inciso sulla attendibilità del ricalcolo dei ricavi; (2) nullità del procedimento, ex art. 360, n. 4 c.p.c., per avere il giudice ignorato tali prove documentali, con richiamo anche alla valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c.; (3) richiesta di rideterminazione delle sanzioni per sopravvenuta disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 158/2015, applicabile a un giudizio ancora pendente.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi, ritenendo che la censura sul vizio motivazionale mirasse in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove e che, comunque, i dati indicati come omessi fossero stati già considerati dall'ufficio e dalla CTR; ha inoltre dichiarato inammissibile la seconda censura perché non individuava una specifica violazione processuale e, in ogni caso, non ricorreva una violazione dell'art. 116 c.p.c. nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Ha invece accolto il terzo motivo, limitatamente alle sanzioni, rilevando che il ius superveniens più favorevole, entrato in vigore mentre il processo era ancora pendente, imponeva la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata soltanto in relazione alla parte sanzionatoria e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non consente di sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulta, oltre alla sua decisività e alla sede processuale in cui è stato discusso.

  • art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    Occorre depositare e indicare gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda in modo rigoroso.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di usare il prudente apprezzamento contro una regola legale di prova; non basta lamentare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158

    La disciplina più favorevole sulle sanzioni si applica nel processo ancora pendente, con necessità di rideterminare il minimo edittale non ancora definitivo.

  • art. 32, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158

    La nuova disciplina sanzionatoria trova applicazione al giudizio in corso se la parte sanzionatoria dell'atto non è definitiva.

  • art. 15, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    È stato modificato dal d.lgs. n. 158/2015 nella parte relativa al minimo edittale delle sanzioni.

Massime di principio

  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per contestare la preferenza accordata dal giudice ad alcune prove rispetto ad altre: è ammissibile solo se viene dedotto l'omesso esame di uno specifico fatto storico decisivo.
  • La deduzione di omesso esame richiede una puntuale allegazione del fatto storico, della fonte documentale o processuale da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; in mancanza, il motivo è inidoneo.
  • La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. non può risolversi nella mera critica alla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito conferma un accertamento fiscale fondato su una ricostruzione di ricavi, la parte che contesta la stima deve dimostrare concretamente in che modo i dati asseritamente trascurati avrebbero inciso sul risultato finale.
  • In materia tributaria, il sopravvenire di una disciplina sanzionatoria più favorevole, in un processo ancora pendente, comporta la rideterminazione delle sanzioni, se la relativa parte dell'atto non è passata in giudicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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