Sentenza n. 13737/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento del provvedimento interdittivo antimafia - informazione ai sensi dell’art.89-bis d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e succ. mod. emesso il 3 febbraio 2023 dalla Prefettura di Roma-Ufficio Territoriale del Governo-Area 1bis OSP e notificato in pari data;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Roma ai sensi dell'art. 89-bis d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'interdittiva antimafia emessa nei confronti della società da lui rappresentata, sostenendo che gli elementi valorizzati dalla Prefettura non consentissero di desumere, neppure in via probabilistica, un rischio di condizionamento mafioso. In particolare, ha dedotto che la cessione dell'azienda nel 2017 costituiva l'unica occasione di contatto con il soggetto coinvolto nelle vicende penali richiamate dall'amministrazione e che non fosse stato indicato alcun elemento concreto da cui ricavare che tale soggetto fosse il dominus effettivo dell'impresa. Ha inoltre giustificato la mancata percezione di redditi da parte dell'amministratore con la fase di avviamento dell'attività, la crisi pandemica e il ricorso ad aiuti pubblici, mentre la mancata percezione di utili da parte della socia di maggioranza sarebbe stata spiegata dall'attività svolta nel locale per il mantenimento proprio e della figlia. Il ricorrente ha quindi contestato, in sostanza, la sufficienza e la coerenza del quadro indiziario e la valutazione prefettizia del pericolo di infiltrazione mafiosa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ricordato che l'informazione antimafia ha natura cautelare e preventiva e mira ad anticipare la soglia di tutela rispetto al rischio di infiltrazione mafiosa, senza richiedere l'accertamento di una responsabilità penale. Il pericolo deve essere valutato dalla Prefettura con metodo induttivo-probabilistico, secondo il criterio del più probabile che non, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti considerati unitariamente. Nel caso concreto, la Prefettura ha ragionevolmente valorizzato la provenienza dell'azienda da un soggetto destinatario di misure cautelari in procedimenti riguardanti la criminalità organizzata, nonché la circostanza che, nonostante l'attività avesse prodotto utili almeno dal 2021, né l'amministratore né la socia di maggioranza avessero percepito redditi o utili. Le spiegazioni fornite in giudizio sono state ritenute non idonee: non chiarivano perché l'amministratore continuasse a non percepire compensi anche dopo la produzione di utili e non spiegavano come la socia potesse contribuire al proprio mantenimento e a quello della figlia senza ricevere utili o retribuzioni. Tali elementi, valutati nel loro complesso, evidenziavano una gestione opaca dell'impresa e legittimavano la misura preventiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase di merito, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori, ferma la precedente regolazione delle spese cautelari.
Norme richiamate
Costituisce la base normativa dell'informazione antimafia interdittiva adottata nei confronti dell'impresa.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
Prevede la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio della certificazione antimafia e la possibilità per l'impresa di presentare osservazioni o chiedere l'audizione.
Richiamato per l'appello cautelare proposto contro l'ordinanza con cui era stata respinta la domanda di sospensione dell'interdittiva.
Massime di principio
- L'informazione antimafia interdittiva ha natura cautelare e preventiva: non richiede l'accertamento di una responsabilità penale, ma mira ad anticipare la tutela rispetto al rischio di infiltrazione mafiosa nell'impresa.
- Il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato dalla Prefettura mediante un ragionamento induttivo-probabilistico, secondo il criterio del più probabile che non, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti e senza necessità di raggiungere il grado di certezza richiesto per la responsabilità penale.
- Gli elementi sintomatici del rischio di infiltrazione devono essere considerati unitariamente, attribuendo rilievo alla loro connessione e alla complessiva capacità dimostrativa del quadro indiziario.
- La provenienza dell'azienda da soggetti coinvolti in procedimenti penali per criminalità organizzata, combinata con modalità economiche e gestionali opache quali la mancata percezione di redditi o utili da parte dei titolari formali nonostante la produzione di utili, può integrare un quadro indiziario sufficiente a giustificare l'interdittiva antimafia.
- Le giustificazioni offerte dall'impresa devono spiegare concretamente le anomalie gestionali valorizzate dalla Prefettura; spiegazioni generiche o non coerenti con la successiva produzione di utili non sono idonee a superare il giudizio prognostico di permeabilità mafiosa.
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