Cassazione Penale, Sentenza n. 30980/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di competenza negativo relativo alla richiesta di restituzione di un dipinto di Giovan Battista Langetti, oggetto di confisca obbligatoria. Il GIP di Cremona, cui era stata affidata la valutazione sulla restituzione dopo che aveva disposto l'archiviazione per intervenuta prescrizione dei reati (art. 648 c.p. e art. 66 legge 1/6/1939 n.1089), si era dichiarato incompetente in favore del GIP di Roma ritenendo applicabile l'art. 10, comma 1-bis c.p.p. (reati commessi all'estero). Il GIP di Roma, investito dell'istanza, ha a sua volta sollevato conflitto negativo sostenendo che la competenza spettava al giudice che aveva pronunciato l'archiviazione e disposto la confisca obbligatoria.
La decisione
La Corte ha rilevato l'esistenza di un conflitto negativo di competenza e ha dichiarato competente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona, in quanto giudice che aveva pronunciato l'archiviazione per prescrizione e, contestualmente, disposto la confisca obbligatoria del bene. La Corte ha affermato che la confisca obbligatoria, anche se disposta dopo archiviazione per prescrizione, è una misura recuperatoria di natura amministrativa la cui applicazione è rimessa al giudice che ha concluso il giudizio di cognizione; le questioni successive sull'esistenza e sul mantenimento della misura saranno invece valutate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 666 e 676 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina il conflitto di competenza; utilizzata per inquadrare e dichiarare il conflitto negativo fra i due GIP.
art. 10, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamato dal GIP di Cremona/Roma per sostenere la competenza territoriale quando i reati sono stati commessi all'estero; la Corte ha ritenuto che tale richiamo non prevale sul principio per cui la competenza a decidere sulla confisca disposta in sede di archiviazione spetta al giudice che ha pronunciato l'archiviazione.
art. 518-duodevicies cod. pen.
Disposizione che prevede la confisca obbligatoria dei beni (norma di recente introduzione dalla legge n.22/2022). La Corte interpreta la confisca obbligatoria come misura recuperatoria che può essere disposta anche in presenza di archiviazione per prescrizione e che attiene alla cognizione del giudice che ha concluso il procedimento penale.
Norma relativa al reato da cui scaturiva la confisca (ricettazione); la Corte ricorda che la prescrizione del reato non impedisce la misura ablatoria disposta dal giudice che ha pronunciato l'archiviazione.
art. 66 legge 1 giugno 1939, n. 1089
Disciplina previgente sull'esportazione illecita di beni culturali: la Corte sottolinea la continuità sostanziale con le fattispecie oggi codificate nel codice penale (art. 518-undecies e affini), nonostante l'abrogazione formale.
artt. 666 e 676 cod. proc. pen.
Richiamati per stabilire che, esaurita la fase di cognizione, le questioni relative all'esistenza e al mantenimento della misura ablativa (confisca) devono essere valutate dal giudice dell'esecuzione competente ai sensi di tali norme.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 49438 del 04/11/2009 (Zerbone) e Sez. 3, n. 19692 del 21/03/2018 (Gour)
«La confisca prevista per il reato di esportazione abusiva di beni culturali va disposta, oltre che in caso di pronuncia di condanna, anche in ipotesi di proscioglimento per cause che non riguardino la materialità del fatto e non interrompano il rapporto tra la "res" ed il reato»
Precedenti che sostengono l'obbligatorietà della confisca anche in ipotesi di proscioglimento o archiviazione quando la causa non incide sulla materialità del fatto; confermano la natura autonomamente ablativa della misura rispetto all'accertamento della responsabilità personale.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 36265 del 15/06/2023 (Andretta)
Affermata continuità normativa tra la previgente disciplina (art. 66 legge n.1089/1939) e le nuove fattispecie del codice penale (art. 518-undecies), chiarendo che la legge n.22/2022 ha trasferito e inasprito fattispecie già tutelate dalla normativa speciale.
Massime di principio
- Quando un giudice penale ha pronunciato l'archiviazione e, nel medesimo provvedimento o nel relativo contesto, è stata disposta la confisca obbligatoria, la competenza a decidere sulle istanze successive (es. restituzione) spetta a quel medesimo giudice.
- La confisca obbligatoria dei beni di interesse storico/artistico è una misura di natura recuperatoria/amministrativa che può essere disposta anche in presenza di archiviazione per intervenuta prescrizione o proscioglimento per cause non attinenti alla materialità del fatto.
- Dopo la chiusura del giudizio di cognizione, le questioni sull'esistenza e sul mantenimento della misura ablativa devono essere esaminate dal giudice dell'esecuzione competente secondo gli artt. 666 e 676 c.p.p.
- La mera circostanza che i reati siano stati commessi all'estero non determina automaticamente la competenza di un diverso ufficio rispetto a quello che ha pronunciato l'archiviazione e disposto la confisca; va valutata la prevalenza della competenza del giudice che ha definito il procedimento di cognizione.
- La continuità tra la disciplina previgente sulle esportazioni illecite di beni culturali e le nuove fattispecie del codice penale impone di interpretare le norme attuali in linea con la giurisprudenza consolidata sulla confisca obbligatoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30806/2024 del 29/07/2024
- Sentenza penale · 29 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30807/2024 del 29/07/2024
- Sentenza penale · 29 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30809/2024 del 29/07/2024
- Sentenza penale · 29 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30810/2024 del 29/07/2024
- Sentenza penale · 29 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30811/2024 del 29/07/2024
- Sentenza penale · 29 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30812/2024 del 29/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →