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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09544/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

Alcuni condòmini avevano impugnato la delibera assembleare del 12 novembre 2008 che approvava il bilancio consuntivo 2007-2008, sostenendo che nel rendiconto non fossero state correttamente riportate somme da loro versate. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d'appello aveva accolto il gravame e annullato la delibera limitatamente al punto relativo alla mancata contabilizzazione di importi superiori a quelli versati, condannando il condominio alle spese. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 100 c.p.c. per difetto di interesse ad agire di uno dei condòmini e, in generale, per l'esiguità degli scarti tra quanto pagato e quanto contabilizzato; 2) violazione degli artt. 115 e 163 c.p.c. per asserita genericità della domanda, non essendo stati indicati date e causali dei pagamenti; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte d'appello posto a carico del condominio la prova che le somme contestate fossero state imputate a gestioni separate, mentre a suo dire l'onere probatorio gravava sui condòmini; 4) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la condanna alle spese anche nei confronti di un condòmino che non avrebbe avuto interesse sul capo accolto e per difetto di motivazione sulla regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo parzialmente il primo motivo, limitatamente alla posizione del condòmino che non aveva allegato alcun concreto scarto tra quanto pagato e quanto contabilizzato, ritenendo per lui difettante l'interesse ad agire; ha invece respinto il primo motivo per gli altri condòmini, ritenendo sussistente il loro interesse all'impugnazione. Ha dichiarato infondati il secondo e il terzo motivo, affermando che il rendiconto condominiale deve riportare correttamente entrate e uscite e che, una volta contestata la correttezza del bilancio, il condominio deve provare la regolare imputazione delle somme, mentre ai condòmini non era necessario indicare nella citazione date e causali dei pagamenti per rendere ammissibile la domanda. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito quanto alla statuizione sulle spese, ma la Corte, decidendo nel merito per effetto della cassazione parziale, ha escluso la condanna alle spese del solo condòmino privo di interesse; per il resto ha confermato la disciplina delle spese a carico del condominio soccombente. Il ricorso è stato quindi accolto solo nei limiti indicati e la sentenza impugnata è stata cassata con decisione nel merito sulla sola regolazione delle spese nei confronti di quel condòmino.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale; nel contesto dell'impugnazione di una delibera condominiale per errore nella ripartizione delle spese, il condòmino deve allegare e dimostrare un apprezzabile pregiudizio personale in termini di mutamento della propria posizione patrimoniale.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla genericità della domanda è stata respinta; la domanda dei condòmini è stata ritenuta sufficientemente determinata in relazione alla contestazione del rendiconto.

  • art. 163 c.p.c.

    La mancata specificazione di data e causale dei pagamenti non ha reso inammissibile la domanda, poiché l'atto introduttivo era comunque idoneo a far comprendere il nucleo della pretesa.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la corretta redazione del bilancio e la corretta imputazione delle poste, quando il rendiconto è contestato, grava sul condominio; il condòmino che impugna deve dimostrare la scorrettezza dei dati riportati anche mediante documentazione dei maggiori pagamenti effettuati.

  • art. 1130-bis c.c.

    Il rendiconto condominiale deve contenere voci di entrata e di uscita e ogni dato idoneo a consentire l'immediata verifica della situazione patrimoniale del condominio.

  • art. 1137 c.c.

    La deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto e di ripartizione delle spese è impugnabile e, se illegittima, può essere annullata.

  • art. 1193 c.c.

    I criteri di imputazione del pagamento operano solo in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori della stessa specie; la mancata indicazione della causale da parte del condòmino non legittima automaticamente l'amministratore a imputare liberamente il versamento.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la parte soccombente può essere condannata alle spese senza necessità di una specifica motivazione sul punto.

  • art. 92 c.p.c.

    La motivazione è necessaria solo se il giudice deroga alla regola della soccombenza con compensazione totale o parziale; non quando applica la regola generale dell'art. 91 c.p.c.

  • art. 336, primo comma, c.p.c.

    La cassazione parziale estende i propri effetti alle statuizioni dipendenti, inclusa quella sulle spese processuali, nei limiti della parte cassata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per escludere che il valore economico della controversia possa fondare limitazioni pretoria all'accesso alla cassazione; il ricorso per violazione di legge resta esperibile indipendentemente dal valore della lite.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di azione non impedisce che, nelle controversie meramente patrimoniali, l'interesse sia valutato alla luce della concreta rilevanza del pregiudizio.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in relazione all'esigenza di evitare contenziosi privi di reale consistenza economica e di assicurare la ragionevole durata del processo.

  • art. 330 c.p.c.

    Nel caso di impugnazione di sentenza notificata, la notificazione dell'impugnazione agli eredi può essere eseguita nei luoghi indicati dalla norma, anche presso il procuratore costituito ove ricorrano i presupposti.

  • art. 170 c.p.c.

    Richiamato per la notifica presso il procuratore costituito nei casi in cui la parte abbia eletto domicilio o vi sia un domicilio processuale rilevante.

Massime di principio

  • Il condòmino che impugna una delibera di approvazione del rendiconto per erronea ripartizione delle spese deve allegare e dimostrare un concreto pregiudizio patrimoniale derivante dalla delibera; in mancanza di tale interesse, l'impugnazione è improponibile per quel singolo soggetto.
  • Il rendiconto condominiale deve esporre in modo intellegibile e verificabile le entrate, le uscite e le poste patrimoniali, così da consentire ai partecipanti il controllo della gestione; l'omissione o l'erronea imputazione delle poste può determinare l'illegittimità del bilancio e della delibera che lo approva.
  • Quando sia contestata la correttezza del bilancio condominiale, grava sul condominio l'onere di dimostrare la regolare redazione del rendiconto e la corretta imputazione delle somme; il condòmino può contestare il consuntivo anche mediante la produzione di documenti attestanti maggiori pagamenti rispetto a quelli contabilizzati.
  • La mancata indicazione, nell'atto di impugnazione, della causale e della data di ciascun pagamento non comporta di per sé l'inammissibilità della domanda se il nucleo della contestazione è comprensibile e consente al convenuto di difendersi.
  • La condanna alle spese segue la soccombenza e non richiede una motivazione specifica; la motivazione è necessaria soltanto quando il giudice compensa, in tutto o in parte, le spese derogando alla regola generale.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioniSpese di lite
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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