Sentenza n. 1008/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, assunto come lavoratore agricolo stagionale e titolare di un permesso di soggiorno con scadenza il 18 settembre 2025, aveva svolto attività lavorativa agricola stagionale tra luglio 2024 e gennaio 2025. Successivamente, dal 23 aprile 2025, era stato assunto prima con contratto a tempo determinato e poi con contratto a tempo indeterminato presso un’impresa edile. Prima della scadenza del permesso, il 19 agosto 2025, aveva chiesto la conversione del titolo di soggiorno. La Prefettura ha respinto l’istanza ritenendo non integrato il requisito della regolare attività lavorativa previsto dall’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, sulla base del criterio ministeriale di almeno tredici giornate lavorative mensili per tre mesi, nei mesi coperti da regolare contribuzione previdenziale. Il ricorrente ha contestato il diniego e il parere vincolante dell’Ispettorato del lavoro, sostenendo l’illegittimità dell’applicazione del parametro delle tredici giornate mensili e la sua irragionevolezza rispetto alla particolare struttura del lavoro agricolo stagionale, retribuito e contabilizzato a giornate.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto legittimo il parere vincolante dell’Ispettorato del lavoro, recepito dalla Prefettura, poiché conforme alle indicazioni generali fornite dai Ministeri competenti con la circolare del 16 dicembre 2016. In ragione della peculiarità del lavoro stagionale agricolo, svolto per giornate e non su base mensile, il criterio delle tredici giornate lavorative al mese per tre mesi è stato considerato una misura minima della regolare attività lavorativa richiesta dall’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998. Il parametro ministeriale non è stato ritenuto illogico, irrazionale o abnorme; pertanto, il mancato raggiungimento della soglia ha giustificato il diniego di conversione. Le spese sono state compensate per la natura interpretativa e particolare della questione.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998
regolare attività lavorativa
La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale è subordinata alla dimostrazione di una regolare attività lavorativa; per il lavoro agricolo stagionale, il criterio ministeriale delle almeno tredici giornate lavorative mensili per tre mesi costituisce una misura minima legittima di tale requisito.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, il requisito della regolare attività lavorativa previsto dall’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 può essere verificato, per il lavoro agricolo stagionale retribuito a giornate, mediante il parametro ministeriale di almeno tredici giornate lavorative al mese per tre mesi coperti da regolare contribuzione previdenziale.
- Il criterio ministeriale delle tredici giornate lavorative mensili per tre mesi non è illegittimo per illogicità, irrazionalità o abnormità, in quanto adegua la verifica della regolare attività lavorativa alla particolare modalità di svolgimento del lavoro agricolo stagionale.
- È legittimo il diniego di conversione del permesso di soggiorno stagionale quando gli accertamenti amministrativi dimostrino che il lavoratore non ha raggiunto la soglia minima di attività lavorativa individuata dalle amministrazioni competenti in applicazione dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998.
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