Cassazione Civile, Ordinanza n. 21988/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società che aveva presentato domanda di concordato preventivo. Il tribunale aveva ritenuto inammissibile la domanda di concordato per inattendibilità della relazione del professionista attestatore, in particolare per la carenza della stima degli immobili inclusi nell’attivo concordatario, con conseguente lesione dell’informazione dovuta ai creditori. La corte d’appello, in un primo momento, aveva revocato il fallimento, ma la Cassazione aveva cassato quella decisione con rinvio, chiedendo di verificare se la relazione ex art. 161, comma 3, l. fall. fosse effettivamente carente perché il professionista si fosse limitato a recepire acriticamente le stime altrui senza autonoma verifica. In sede di rinvio, la corte territoriale ha rigettato il reclamo della società e ha confermato la dichiarazione di fallimento, rilevando che l’attestatore aveva semplicemente condiviso le valutazioni dei tecnici incaricati, dichiarando di non avere competenze per discostarsene. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: violazione degli artt. 160, 161 e 162 l. fall., per avere la corte d’appello ritenuto inadeguata la relazione senza considerare che essa si fondava su perizie giurate e su dati oggettivi; violazione dell’art. 384 c.p.c., per asserito mancato rispetto del principio di diritto fissato dalla Cassazione; omesso esame di un fatto decisivo, cioè il collegamento tra l’attestazione e la documentazione oggettiva richiamata nelle perizie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse correttamente esercitato il controllo affidatogli, limitato alla verifica della congruità, logicità e autonomia della relazione del professionista attestatore. La corte territoriale aveva accertato che l’attestatore, nella parte relativa alla valutazione degli immobili, si era limitato a fare proprie le conclusioni dei tecnici di parte, senza svolgere una reale verifica critica dei metodi e dei valori stimati, dichiarando peraltro di non possedere cognizioni tecniche per pervenire a valutazioni diverse. Secondo la Cassazione, ciò integrava esattamente la carenza già rilevata nel precedente giudizio rescindente e non vi era alcuna violazione dell’art. 384 c.p.c.; parimenti, non sussisteva omesso esame di un fatto decisivo, perché la corte di merito aveva sostanzialmente escluso che l’attestatore avesse effettuato un autonomo riscontro. La ricorrente è stata condannata alle spese, con ulteriore contributo unificato se dovuto; è stata invece negata la condanna per responsabilità aggravata richiesta dal fallimento.
Norme richiamate
reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
è il rimedio utilizzato per contestare la declaratoria di fallimento e la sua sorte dipende dalla correttezza della valutazione del giudice di merito sulla procedura concorsuale presupposta.
relazione del professionista attestatore
la relazione deve essere adeguata, congrua e logicamente motivata, con effettivo collegamento tra dati riscontrati e giudizio espresso; non basta una mera adesione acritica a stime altrui.
richiamato come norma disciplinante la proposta di concordato preventivo e il relativo controllo di regolarità sostanziale della documentazione posta a base del voto dei creditori.
richiamato in relazione alle conseguenze della carenza documentale o dell’inammissibilità della proposta concordataria.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
usato come base delle censure per violazione di legge e del principio di corrispondenza al dictum del giudice di rinvio.
il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato nel provvedimento rescindente; nel caso concreto la Corte ha escluso la violazione perché il giudice di rinvio si è limitato al controllo richiesto.
richiamato per la domanda del fallimento di condanna per პასუხისმგabilità aggravata, respinta perché non ne ricorrevano i presupposti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo, la relazione dell’attestatore deve offrire ai creditori un’informazione completa, attendibile e non meramente assertiva: è insufficiente una valutazione che si limiti a recepire acriticamente le stime di altri professionisti senza autonoma verifica.
- Il controllo del giudice sulla relazione ex art. 161, comma 3, l. fall. riguarda la correttezza formale e sostanziale della motivazione attestativa, cioè la congruità del ragionamento e il nesso effettivo tra dati acquisiti e giudizio espresso, non una rivalutazione sostitutiva del merito economico della proposta.
- In sede di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Cassazione, ma non viola l’art. 384 c.p.c. quando si limita a verificare il preciso profilo indicato dal giudice rescindente e fonda la decisione su accertamenti coerenti con quel dictum.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il giudice di merito, pur non soffermandosi su ogni singolo documento, abbia comunque preso posizione sul punto decisivo e ne abbia escluso in fatto il rilievo, accertando l’assenza dell’autonomo riscontro richiesto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21940/2024 del 05/08/2024
- ordinanza_civile · 5 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21942/2024 del 05/08/2024
- ordinanza_civile · 5 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21944/2024 del 05/08/2024
- ordinanza_civile · 5 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21947/2024 del 05/08/2024
- ordinanza_civile · 5 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21948/2024 del 05/08/2024
- ordinanza_civile · 5 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21949/2024 del 05/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →