Cassazione Civile, Ordinanza n. 25898/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame della questione dell'apparenza della servitù e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda proposta davanti al Tribunale da alcuni soggetti che chiedevano accertarsi l'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio gravante su un fondo di proprietà della convenuta. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d'appello rigettava sia l'appello principale della proprietaria del fondo servente sia l'appello incidentale dei soccombenti. La ricorrente per cassazione ha censurato la sentenza d'appello con tre motivi: 1) violazione dell'art. 1061 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto provata l'apparenza della servitù senza verificare il quid pluris richiesto dalla giurisprudenza, cioè la specifica destinazione obiettiva del tracciato all'esercizio della servitù e non la sola esistenza di una strada o percorso idoneo; 2) violazione degli artt. 1158 e 2651 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente individuato l'area di sedime e i mappali interessati dalla servitù, anche rispetto alla necessaria corrispondenza con i dati della trascrizione; 3) violazione dell'art. 1032 c.c., per avere escluso il riconoscimento dell'indennità di asservimento ritenendo necessaria una domanda da proporre nel primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbiti gli altri, osservando che la Corte d'appello si era limitata a valorizzare l'esistenza di un percorso idoneo, asfaltato e utilizzato dal 1964, senza accertare in modo specifico che esso fosse obiettivamente e inequivocamente destinato all'esercizio della servitù di passaggio, requisito indispensabile per l'usucapione di una servitù apparente e discontinua.
Norme richiamate
Per l'usucapione o la destinazione del padre di famiglia di una servitù è necessario il requisito dell'apparenza, inteso come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco il peso sul fondo servente; non basta un semplice percorso idoneo al transito.
È richiamato in relazione all'acquisto per usucapione della servitù e alla necessità che ne risultino tutti i presupposti, incluso il requisito dell'apparenza.
È richiamato con riferimento alla trascrizione della sentenza costitutiva del diritto e alla corrispondenza tra i beni interessati e quelli oggetto di trascrizione.
È richiamato con riguardo all'indennità di asservimento, la cui spettanza era stata negata dalla Corte territoriale per mancanza di tempestiva domanda giudiziale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, invocata per tutti e tre i motivi.
Massime di principio
- L'apparenza della servitù, necessaria per l'usucapione o per la destinazione del padre di famiglia, richiede non solo un tracciato o una strada materialmente utilizzabile, ma segni visibili di opere permanenti che rivelino in modo non equivoco la specifica destinazione del bene all'esercizio della servitù.
- Per la servitù di passaggio non è sufficiente dimostrare la mera esistenza e il protratto uso di un percorso: occorre accertare un quid pluris, cioè che il percorso sia stato realizzato e mantenuto come accesso stabile al fondo dominante attraverso il fondo servente.
- Una decisione che accolga l'usucapione della servitù senza verificare in modo puntuale il requisito dell'apparenza si espone a cassazione per violazione di legge.
- Quando un motivo di ricorso è accolto perché logicamente assorbente, le ulteriori censure restano assorbite e non devono essere esaminate nel merito.
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