Cassazione Penale, Sentenza n. 3439/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) violazione di norme processuali (art. 525, comma 2 e art. 598 c.p.p.), per essere la sentenza del 8/02/2023 stata deliberata da un collegio diverso rispetto a quello dinanzi al quale si era svolta la discussione in udienza il 18/10/2022; (2) vizi di motivazione e violazione di legge per omesso esame, da parte della Corte d'appello, della memoria difensiva depositata innanzi al G.U.P. e per mancata considerazione delle specifiche doglianze con le quali si chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifesta infondatezza: il mutamento del collegio ha riguardato una trattazione cartolare (conclusioni scritte trasmesse ai sensi della normativa emergenziale) e non sono emerse attività processuali svolte dal collegio precedente che richiedessero il rinnovo integrale del dibattimento ex art. 525 c.p.p. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico e infondato: la memoria difensiva non ha introdotto temi potenzialmente decisivi la cui omissione di esame fosse tale da rendere viziata la motivazione, e non risultano elementi positivi, specifici e concreti giustificativi delle attenuanti generiche che impongano la loro riconoscenza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 525, comma 2 cod. proc. pen.
Principio di immutabilità del giudice: il dibattimento deve svolgersi innanzi ai giudici nella composizione che delibererà; tuttavia, se il mutamento di collegio riguarda esclusivamente una trattazione cartolare con attività ex novo del nuovo collegio (conclusioni scritte), non si impone automaticamente la ripetizione integrale del dibattimento
Norma richiamata nel motivo di ricorso in tema di irregolarità collegiale; la Corte ha valutato che la contestazione non reggeva alla luce della specifica modalità cartolare della trattazione
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limiti formali entro i quali il ricorso per cassazione può essere proposto; il ricorso è stato valutato nei limiti richiesti da tale disposizione
art. 23 d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176) e disciplina sul rito cartolare
art. 23 d.l. n. 137/2020; art. 23-bis L. n. 176/2020 (conversione)
Normativa emergenziale citata come fondamento della trattazione cartolare in appello (conclusioni scritte); la Corte ha ritenuto che, benché alcuni rinvii normativi fossero imprecisi nel verbale, il contenuto dimostrava che il nuovo collegio aveva agito su basi documentali e con attività autonome
Disciplina delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ribadisce che il riconoscimento delle attenuanti richiede motivazione positiva che indichi gli elementi ritenuti idonei a giustificare la mitigazione; l'omessa concessione non impone al giudice di giustificare l'insussistenza sotto ogni possibile profilo
Conseguenze per ricorso inammissibile: condanna alle spese processuali e possibilità di infliggere una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00
Massime di principio
- Il mutamento del collegio giudicante non richiede automaticamente la ripetizione integrale del dibattimento: se il nuovo collegio procede a una trattazione cartolare con nuove conclusioni scritte e non emergono atti svolti dal collegio precedente che siano irripetibili, non opera l'obbligo di rinnovare il dibattimento ai sensi dell'art. 525 c.p.p.
- Le doglianze generiche sull'omesso esame di memorie difensive sono inammissibili in cassazione: perché il motivo sia utile deve emergere che la memoria ha introdotto un tema potenzialmente decisivo e che la decisione impugnata è rimasta sul punto del tutto silente.
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è necessario prospettare e documentare elementi positivi, concreti e specifici atti a giustificare la mitigazione; la loro mera affermazione o una narrazione generica della vicenda non è sufficiente.
- In fase di impugnazione è strategico enunciare con precisione i 'capi' e i 'punti' della decisione contestata e i motivi che sorreggono le richieste, nonché allegare e evidenziare le parti della memoria difensiva che si ritiene la Corte non abbia valutato, per rendere il motivo di cassazione specifico e potenzialmente decisivo.
- Il ricorso manifestamente infondato o generico può comportare l'addebito delle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: valutare con attenzione prospettive e fondatezza prima di impugnare in cassazione.
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