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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3439/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) violazione di norme processuali (art. 525, comma 2 e art. 598 c.p.p.), per essere la sentenza del 8/02/2023 stata deliberata da un collegio diverso rispetto a quello dinanzi al quale si era svolta la discussione in udienza il 18/10/2022; (2) vizi di motivazione e violazione di legge per omesso esame, da parte della Corte d'appello, della memoria difensiva depositata innanzi al G.U.P. e per mancata considerazione delle specifiche doglianze con le quali si chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifesta infondatezza: il mutamento del collegio ha riguardato una trattazione cartolare (conclusioni scritte trasmesse ai sensi della normativa emergenziale) e non sono emerse attività processuali svolte dal collegio precedente che richiedessero il rinnovo integrale del dibattimento ex art. 525 c.p.p. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico e infondato: la memoria difensiva non ha introdotto temi potenzialmente decisivi la cui omissione di esame fosse tale da rendere viziata la motivazione, e non risultano elementi positivi, specifici e concreti giustificativi delle attenuanti generiche che impongano la loro riconoscenza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 525, comma 2 cod. proc. pen.

    Principio di immutabilità del giudice: il dibattimento deve svolgersi innanzi ai giudici nella composizione che delibererà; tuttavia, se il mutamento di collegio riguarda esclusivamente una trattazione cartolare con attività ex novo del nuovo collegio (conclusioni scritte), non si impone automaticamente la ripetizione integrale del dibattimento

  • art. 598 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel motivo di ricorso in tema di irregolarità collegiale; la Corte ha valutato che la contestazione non reggeva alla luce della specifica modalità cartolare della trattazione

  • art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limiti formali entro i quali il ricorso per cassazione può essere proposto; il ricorso è stato valutato nei limiti richiesti da tale disposizione

  • art. 23 d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176) e disciplina sul rito cartolare

    art. 23 d.l. n. 137/2020; art. 23-bis L. n. 176/2020 (conversione)

    Normativa emergenziale citata come fondamento della trattazione cartolare in appello (conclusioni scritte); la Corte ha ritenuto che, benché alcuni rinvii normativi fossero imprecisi nel verbale, il contenuto dimostrava che il nuovo collegio aveva agito su basi documentali e con attività autonome

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ribadisce che il riconoscimento delle attenuanti richiede motivazione positiva che indichi gli elementi ritenuti idonei a giustificare la mitigazione; l'omessa concessione non impone al giudice di giustificare l'insussistenza sotto ogni possibile profilo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze per ricorso inammissibile: condanna alle spese processuali e possibilità di infliggere una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00

Massime di principio

  • Il mutamento del collegio giudicante non richiede automaticamente la ripetizione integrale del dibattimento: se il nuovo collegio procede a una trattazione cartolare con nuove conclusioni scritte e non emergono atti svolti dal collegio precedente che siano irripetibili, non opera l'obbligo di rinnovare il dibattimento ai sensi dell'art. 525 c.p.p.
  • Le doglianze generiche sull'omesso esame di memorie difensive sono inammissibili in cassazione: perché il motivo sia utile deve emergere che la memoria ha introdotto un tema potenzialmente decisivo e che la decisione impugnata è rimasta sul punto del tutto silente.
  • Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è necessario prospettare e documentare elementi positivi, concreti e specifici atti a giustificare la mitigazione; la loro mera affermazione o una narrazione generica della vicenda non è sufficiente.
  • In fase di impugnazione è strategico enunciare con precisione i 'capi' e i 'punti' della decisione contestata e i motivi che sorreggono le richieste, nonché allegare e evidenziare le parti della memoria difensiva che si ritiene la Corte non abbia valutato, per rendere il motivo di cassazione specifico e potenzialmente decisivo.
  • Il ricorso manifestamente infondato o generico può comportare l'addebito delle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: valutare con attenzione prospettive e fondatezza prima di impugnare in cassazione.

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