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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31965/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Il detenuto proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 23 gennaio 2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata per la frazione semestrale compresa tra il 29 settembre 2023 e il 29 marzo 2024. Il ricorso era articolato in un'unica censura, ma, secondo la Corte, non individuava specifici vizi del provvedimento impugnato e mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito dei presupposti per la concessione del beneficio. In particolare, il Tribunale aveva valorizzato una sanzione disciplinare irrogata il 5 febbraio 2024 per un comportamento intramurario tenuto insieme ad altri detenuti e ritenuto contrario ai doveri d'istituto. La censura non riusciva a scalfire la valutazione unitaria della condotta complessiva del condannato compiuta dal giudice di sorveglianza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di sorveglianza, osservando che, in materia di liberazione anticipata, la condotta del condannato va apprezzata in termini unitari per verificare l'effettiva partecipazione all'opera di rieducazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 54 ord. pen.

    La liberazione anticipata presuppone una valutazione complessiva e unitaria della condotta del condannato, finalizzata a verificare la sua effettiva partecipazione al percorso rieducativo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di liberazione anticipata, la condotta del detenuto deve essere valutata unitariamente e non frazionata in singoli episodi isolati, poiché il giudizio riguarda l'effettiva partecipazione all'opera di rieducazione.
  • Il ricorso per cassazione contro il diniego della liberazione anticipata non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito dei fatti già apprezzati dal tribunale di sorveglianza, se non vengono indicati specifici vizi logici o giuridici del provvedimento impugnato.
  • La presenza di una sanzione disciplinare per comportamento intramurario contrario ai doveri d'istituto può legittimamente incidere negativamente sulla valutazione dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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