Cassazione Civile, Ordinanza n. 05031/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione urbanistica del 1992 con cui una società costruttrice otteneva il diritto di superficie su suoli destinati a parcheggio e assumeva l’obbligo di trasferire al Comune, a prezzo preferenziale e a scomputo degli oneri dovuti, una superficie coperta di circa 598 mq con entrata autonoma, secondo una planimetria di progetto. Il Comune sosteneva di aver ricevuto poi, nel 1995, un locale identificato catastalmente e che quel bene corrispondesse all’immobile promesso; nel frattempo aveva anche pagato Euro 72.000 a Equitalia per evitare la vendita all’asta dell’immobile gravato da debito della società. Il giudizio di merito aveva visto la domanda del Comune di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. e di restituzione della somma respinta, con accoglimento della tesi della controparte sulla nullità per indeterminatezza dell’oggetto. In cassazione il Comune ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1421 c.c. e dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che la società non avesse interesse a far valere la nullità; 2) violazione dell’art. 1346 c.c. e dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che l’oggetto fosse determinabile e che la consegna del bene e i dati negoziali consentissero l’identificazione; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, lamentando che il prezzo fosse stato determinato e che la compensazione costituisse solo modalità di pagamento; 4) violazione dell’art. 1419 c.c. per l’illegittimità della nullità parziale; 5) censura sulla prescrizione dell’azione di restituzione; 6) violazione dell’art. 112 c.p.c. per la mancata qualificazione della domanda di rimborso dei 72.000 Euro come surroga, accollo, indebito o arricchimento senza causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo ritenendo che la Corte d’appello avesse applicato in modo non corretto i principi sulla determinabilità dell’oggetto del contratto e sulla valida ricostruzione della volontà negoziale anche per relationem e alla luce del comportamento successivo delle parti, ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo, e ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché mirava a ottenere una diversa qualificazione della domanda già esaminata e motivatamente respinta dal giudice di merito. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e il rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che dovrà riesaminare l’appello del Comune applicando i principi richiamati e provvedere anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
L’azione di esecuzione in forma specifica richiede un contratto valido e un oggetto determinato o determinabile; la sua applicazione va verificata anche alla luce di elementi desumibili dal complesso delle pattuizioni e dal comportamento successivo delle parti, se ciò non svuota la forma scritta richiesta.
Richiamato dal ricorrente quale titolo di surroga legale per il pagamento eseguito in favore del terzo creditore; la Corte di merito lo ha escluso e la Cassazione non è entrata nel merito per il profilo assorbito/inammissibile.
La legittimazione a far valere la nullità spetta anche alle parti del contratto, che hanno sempre interesse all’accertamento della nullità stessa, mentre la nozione di "chiunque vi ha interesse" riguarda anche i terzi estranei.
Il requisito dell’interesse ad agire non esclude, per le parti del contratto, la possibilità di far valere la nullità del negozio che incide nella loro sfera giuridica.
L’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile; la determinabilità può derivare da elementi testuali, da atti collegati e dalla concreta attuazione del rapporto.
Il giudice non può sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta; la qualificazione della domanda incontra il limite del petitum e della causa petendi dedotti dalla parte.
La nullità parziale travolge l’intero contratto solo se risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza la clausola colpita; la censura è stata dichiarata assorbita perché dipendente dall’accoglimento dei motivi principali.
La censura sulla prescrizione dell’azione di restituzione è rimasta assorbita dall’accoglimento parziale del ricorso e non è stata esaminata nel merito.
Il pagamento eseguito spontaneamente da un terzo estingue l’obbligazione anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente verso il debitore.
La ripetizione di indebito presuppone che il pagamento sia stato ricevuto dal soggetto passivamente legittimato quale accipiens dell’indebito; non può essere sostituita d’ufficio a una diversa azione.
Il comportamento successivo delle parti può concorrere all’interpretazione del contratto e alla ricostruzione della volontà negoziale, anche ai fini dell’individuazione dell’oggetto promesso.
Richiamato per escludere che nel caso concreto l’azione di nullità integrasse abuso del diritto o violazione dei doveri di correttezza.
Richiamato per negare che l’esercizio dell’azione di nullità perseguisse finalità ultronee incompatibili con la buona fede nell’esecuzione del rapporto.
Massime di principio
- In tema di nullità contrattuale, le parti stipulanti sono legittimate a farla valere in quanto portatrici di un interesse in re ipsa all’accertamento dell’invalidità del negozio che incide nella loro sfera giuridica.
- L’oggetto di un contratto con forma scritta è valido se è determinato o comunque determinabile mediante il testo negoziale, gli atti collegati e il successivo comportamento concludente delle parti, purché ciò non eluda la funzione della forma richiesta.
- Nella compravendita o nel preliminare immobiliare, l’individuazione del bene può risultare anche da elementi parziali, da collegamenti documentali e dall’avvenuta consegna del cespite, quando tali dati consentano di identificare con sufficiente certezza il bene promesso.
- La clausola che prevede una modalità di compensazione o di scomputo del prezzo va letta, se del caso, come modalità di adempimento delle obbligazioni reciproche e non come elemento incompatibile con la determinatezza del corrispettivo, se il prezzo risulta comunque individuabile.
- Il giudice non può riqualificare d’ufficio una domanda introducendo un’azione diversa da quella proposta, quando ciò comporti il mutamento di petitum e causa petendi; la qualificazione officiosa incontra il limite della domanda effettivamente introdotta in giudizio.
- Il pagamento del debito altrui da parte di un terzo può estinguere l’obbligazione, ma non fonda automaticamente, in capo al terzo, un’azione restitutoria verso il debitore se manca il presupposto specifico del titolo invocato.
- La nullità parziale comporta il travolgimento dell’intero contratto solo se la clausola colpita è essenziale e risulta che il contratto non sarebbe stato concluso senza di essa.
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