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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31989/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ruffier impugna la sentenza d'appello che ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa (capo 1) e ha confermato la condanna per ricettazione aggravata (capo 2). I motivi di ricorso contestano: 1) la valutazione degli elementi costitutivi della ricettazione e la presunta correlazione tra il credito vantato dalle persone offese e la consegna degli assegni circolari; 2) il rigetto della rinnovazione dell'istruttoria per non aver escusso la teste Maria Elisabetta Lodigiani, ritenuta centrale; 3) la mancata declaratoria di prescrizione della ricettazione, sostenendo che la consumazione dovesse essere fatta risalire al periodo vicino al reato presupposto (2002) in favore del reo; 4) il diniego dell'attenuante per particolare tenuità del fatto e la conseguente incidenza sulla prescrizione; 5) la sproporzione del trattamento sanzionatorio rispetto alla declaratoria di prescrizione per la truffa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (in parte manifestamente infondato e in parte generico) e ha confermato la decisione di merito. In particolare: la sentenza d'appello, che aveva dichiarato estinta per prescrizione il reato di truffa e aveva rideterminato la pena per ricettazione a 2 anni, 5 mesi di reclusione e 700 euro di multa, è stata ritenuta corretta. La Cassazione ha ritenuto che le censure non incidessero sulla valutazione della ricettazione (la consegna di due assegni circolari provenienti da furto) e che non risultassero elementi per ritenere che l'imputato fosse in possesso dei titoli in epoca remota, dunque la prescrizione della ricettazione non risultava provata. Il ricorso sulla rinnovazione istruttoria è stato ritenuto irrilevante rispetto alla prova della ricettazione. L'attenuante per particolare tenuità è stata esclusa in relazione all'elevato valore degli assegni e ad altri elementi valutati in concreto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Censura sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria; la Corte ha ritenuto la richiesta generica e non dirimente rispetto alla prova della ricettazione

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto alle regole sulla rinnovazione dell'istruttoria; la Corte ha ritenuto corretta la mancata rinnovazione perché la prova prospettata si riferiva alla fattispecie di truffa già estinta

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto dei principi del processo; la Corte ha giudicato alcune doglianze generiche e non fondate

  • art. 111 Costituzione

    Invocato dal ricorrente con riferimento al giusto processo; la Corte ha ritenuto che il principio non fosse stato violato alla luce delle argomentazioni di merito

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato in relazione a effetti della condanna/estinzioni; la decisione ha valutato la decorrenza della prescrizione in concreto

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di ricettazione; la Corte ha ritenuto integrata la condotta in quanto l'imputato aveva ricevuto assegni di provenienza furtiva e li aveva consegnati alle persone offese

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte ha osservato che tale attenuante non opera automaticamente e, nel caso concreto, il valore degli assegni e altre circostanze escludevano la tenuità

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; richiamato in relazione alla valutazione della particolare tenuità e dei parametri per il trattamento sanzionatorio

Massime di principio

  • La declaratoria di prescrizione di un reato (es. truffa) non inficia automaticamente le valutazioni di responsabilità per reati distinti (es. ricettazione) purché gli elementi costitutivi di quest'ultimo siano provati autonomamente.
  • Per l'accertamento della prescrizione della ricettazione è necessario che emerga in modo concreto e documentato il possesso dei beni in epoca remota; assunzioni generiche non sono sufficienti a favore del reo.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (nuove escussioni di testi) deve essere specifica e dimostrare la rilevanza diretta della testimonianza rispetto al reato oggetto del processo; testimonianze pertinenti solo a capi già estinti per prescrizione possono risultare irrilevanti.
  • L'attenuante per particolare tenuità non opera automaticamente: il valore economico della cosa ricettata è un elemento importante ma non esclusivo; anche un valore non 'particolarmente lieve' o la sussistenza di altri elementi (precedenti, modalità) possono escluderla.
  • Nella determinazione della pena per reati collegati, la cancellazione di un aggravante legata a un capo estinto può comportare la riduzione della pena, ma la pena residua viene valutata con riferimento alla gravità della condotta effettivamente riconosciuta.
  • Nel dubbio probatorio sulla cronologia di possesso di beni il principio del favor rei può trovare applicazione, ma occorre che il dubbio sia concreto e motivato; la semplice astrazione non è sufficiente per dichiarare la prescrizione.

Testo integrale

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