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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24370/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nel reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose. Il Procuratore Generale ha dedotto violazione di legge sostenendo che, durante l'udienza del 29/11/2023, il pubblico ministero aveva effettuato ai sensi dell'art. 517 c.p.p. una contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. (destinazione dell'energia elettrica a pubblico servizio), circostanza che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio; il Tribunale aveva invece ritenuto tale contestazione tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 85 d.lgs. n. 150/2022 e perciò inefficace.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha confermato che l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. ha natura valutativa e richiede espressa contestazione in fatto nell'imputazione, ma ha altresì stabilito che, nel caso di sopravvenuta causa di improcedibilità determinata da modifica normativa, la contestazione suppletiva operata dal P.M. ai sensi dell'art. 517 c.p.p. è valida anche se intervenuta dopo la scadenza del termine dell'art. 85 d.lgs. n. 150/2022 quando il pubblico ministero non ha avuto la possibilità di agire prima (per esempio per rinvii fissati dal giudice). Di conseguenza la Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Siracusa per nuovo giudizio, rilevando inoltre la nullità derivante dalla omissione della notifica del verbale dell'udienza all'imputato assente, che avrebbe dovuto essere disposta a seguito della contestazione suppletiva.

Norme richiamate

  • art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022

    Stabilisce il termine collegato alla riforma sulla procedibilità per le fattispecie interessate dalla modifica; nella vicenda è richiamato come termine entro il quale, in assenza di contestazione aggravante, la persona offesa avrebbe dovuto proporre querela.

  • art. 517 c.p.p.

    Consente al pubblico ministero la contestazione suppletiva in udienza; la Corte ritiene che tale potere possa efficacemente operare per introdurre un'aggravante idonea a rendere il reato procedibile d'ufficio anche in caso di sopravvenuta causa di improcedibilità.

  • art. 625 n. 7 c.p.

    Aggravante per il furto quando i beni sottratti sono destinati a pubblico servizio. La Corte sottolinea la natura valutativa di questa aggravante: deve essere esplicitamente esposta nell'imputazione (o adeguatamente sostenuta nella contestazione suppletiva) perché abbia efficacia.

  • art. 624 comma 3 c.p.

    Riferimento alla modifica normativa operata dal d.lgs. n. 150/2022 che ha inciso sul regime di procedibilità del furto, rendendo alcune fattispecie procedibili esclusivamente a querela salvo che sussistano aggravanti che mantengono la procedibilità d'ufficio.

  • art. 129 c.p.p.

    Norma relativa alla pronuncia di proscioglimento per carenza della condizione di procedibilità; la Corte ricorda che la sentenza di proscioglimento è nulla se il giudice ha escluso o ignorato illegittimamente la contestazione suppletiva del P.M., violando il contraddittorio.

Massime di principio

  • La contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p. può operare validamente per introdurre un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio anche se intervenuta dopo la scadenza del termine fissato per la querela, quando il pubblico ministero non ha avuto la possibilità di agire anteriormente per cause non imputabili (es. rinvii e fissazione udienze).
  • Le aggravanti di natura valutativa (come la destinazione a pubblico servizio ex art. 625 n.7 c.p.) devono essere esplicitamente formulate in fatto nell'imputazione o essere rese plausibili con adeguata contestazione suppletiva, perché possano incidere sul regime di procedibilità.
  • Il giudice che, per ragioni di rito sopravvenute, valuta la procedibilità deve tenere conto di eventuali contestazioni suppletive e delle sopravvenienze istruttorie acquisite in giudizio; omettere di farlo può determinare nullità della sentenza per violazione del contraddittorio.
  • Per il pubblico ministero: quando mutano le condizioni di procedibilità per effetto di riforme normative, è opportuno utilizzare tempestivamente l'art. 517 c.p.p. in udienza e documentare la plausibilità dell'aggravante contestata; chiedere comunque la notifica delle attività e, se necessario, il rinvio per consentire il contraddittorio.
  • Per la difesa: verificare la specificità e la plausibilità delle contestazioni suppletive, contestare la mancanza di elementi fattuali sufficienti a sostenere un'aggravante valutativa e controllare la regolarità della notifica degli atti e dei verbali d'udienza per far valere eventuali nullità.

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