Cassazione Penale, Sentenza n. 42835/2024 del 22/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Trento che aveva confermato la condanna per truffa aggravata con recidiva reiterata; i motivi di ricorso denunciavano: (1) motivazione generica e insufficiente circa la recidiva facoltativa, con riferimento ai precedenti penali senza ricostruire ragioni di fatto e di diritto che giustificassero la recidiva da un punto di vista soggettivo e oggettivo; (2) errata applicazione dell'art. 133 cod. pen. nella determinazione della pena in relazione al riconoscimento della continuazione tra reati (resistenza a pubblico ufficiale e lesioni), lamentando la mancata valutazione della personalità, dei motivi, del comportamento successivo per chiedere la commisurazione della pena nel minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse fornito motivazione congrua e sufficiente circa la recidiva (richiesta di specifica motivazione assolto anche con argomentazione succinta) e che il secondo motivo fosse manifestamente infondato e generico, in particolare perché faceva riferimento a reati e profili non oggetto del procedimento principale. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende; la sentenza è stata emessa a motivazione semplificata per la non particolare complessità della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati.
Norme richiamate
Riferimento alla disposizione sulla determinazione della pena e alla valutazione degli effetti della continuazione; il ricorso lamentava errata applicazione ma la Corte ha ritenuto il motivo generico e non confrontato con la motivazione della Corte d'Appello
Norma che dispone l'obbligo di condannare la parte che propone ricorso inammissibile al pagamento delle spese e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per irrogare € 3.000,00
principio giurisprudenziale sulla recidiva facoltativa
La giurisprudenza richiede motivazione specifica sia quando si afferma sia quando si esclude la recidiva facoltativa; è sufficiente anche una argomentazione succinta che dimostri la prosecuzione significativa del processo delinquenziale
Massime di principio
- In tema di recidiva facoltativa il giudice deve motivare specificamente la decisione: una motivazione anche sintetica è valida se spiega perché la condotta rappresenta prosecuzione del processo delinquenziale pregresso
- Un impugnazione generica che non si confronti puntualmente con la motivazione della corte di merito è destinata all'inammissibilità o al rigetto in Cassazione
- Non si possono sollevare profili processuali o di fatto relativi a reati non oggetto del procedimento principale: tali censure risultano manifestamente infondate
- Nelle doglianze sulla determinazione della pena (art. 133 c.p.) occorre argomentare concretamente su tutti i profili indicati dalla norma (personalità, motivi, comportamento successivo, ecc.); affermazioni generiche non sono idonee a modificare la misura della pena
- Proporre ricorso privo di fondamento o non confrontato con la motivazione può comportare condanna alle spese e pagamento di ammenda ex art. 616 c.p.p.; è opportuno valutare la fondatezza e la specificità dei motivi prima di adire la Cassazione
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