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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34510/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari: l'unico motivo dedotto dal ricorrente (tramite difensore Avv. Sabato Tufano) era un vizio di motivazione per omessa o insufficiente illustrazione delle ragioni della misura cautelare, sia quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia quanto alle esigenze cautelari (censure formulate nei limiti dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità della doglianza e per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale del Riesame fornisse adeguata motivazione (richiamando, tra l'altro, l'organizzazione del reato con il coinvolgimento di altri soggetti e il tentativo di fuga in autostrada che ha messo a rischio la pubblica sicurezza). La Corte ha inoltre osservato che l'ordinanza del riesame non è soggetta al requisito di autonoma valutazione dei gravi indizi previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. (che vale solo per le decisioni 'inaudita altera parte') e ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • Codice penale - artt. 624-bis, 625, 61 n.5

    Norme che individuano i reati e le aggravanti per cui è stata disposta la misura cautelare (furto/rapina aggravata e concorso di persone). Nel provvedimento di merito tali articoli indicano le fattispecie per cui sono stati ritenuti gravi indizi.

  • Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la formulazione del motivo di ricorso per cassazione (esigenza di enunciazione nei termini previsti); il ricorso aveva rispettato i limiti formali ma è risultato generico nei contenuti.

  • Art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo, per il giudice che emette una misura 'inaudita altera parte', di una valutazione autonoma dei gravi indizi e delle esigenze cautelari. La Corte ha chiarito che tale obbligo non si applica all'ordinanza del Tribunale del Riesame che ha riesaminato la misura.

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, con condanna alle spese e possibilità di irrogare una sanzione a favore della Cassa delle Ammende (nel caso, euro 3.000,00).

  • D.L. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176, art. 23, comma 8

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni al giudice di legittimità (richieste/conclusioni del P.G. e difesa).

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo se denuncia violazioni specifiche di norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione; la mera diversa valutazione dei fatti o la semplice contrarietà di opinione sul convincimento del giudice di merito non è sufficiente.
  • Le censure generiche o prive di puntuale confronto con la motivazione del provvedimento sono dichiarate inammissibili; il ricorrente deve indicare in modo concreto dove e perché la motivazione è insufficiente o contraddittoria.
  • L'obbligo di "autonoma valutazione" dei gravi indizi e delle esigenze cautelari previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. si applica soltanto alle decisioni adottate 'inaudita altera parte' e non alle ordinanze del Tribunale del Riesame che confermano o modificano misure dopo contraddittorio.
  • La Cassazione controlla la congruenza logica e l'adeguatezza della motivazione entro i limiti del giudizio di legittimità; per attaccare con successo una misura cautelare in Cassazione è più efficace evidenziare violazioni di diritto, contraddizioni manifeste, mancanza di riferimenti ai fatti probatori o palese sproporzione nella valutazione delle esigenze cautelari.
  • Prassi difensiva consigliata: proporre censure specifiche e circostanziate (indicare passaggi della motivazione ritenuti contraddittori o illogici), documentare l'assenza di elementi indiziari concreti, dimostrare eventuali vizi procedurali o la lesione di garanzie difensive; evitare argomentazioni meramente assertive sulla valutazione della prova.

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