Cassazione Penale, Sentenza n. 11070/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Trieste che confermava il divieto di dimora in Friuli-Venezia Giulia (misura cautelare non detentiva) applicato dal G.i.p. per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (aggravato). I motivi: 1) violazione dell'art. 274, comma 1, lett. b), c.p.p. per presunta errata valutazione del pericolo di fuga, soprattutto in ragione della specifica condizione di frontiera del territorio di Trieste; 2) violazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p., in rapporto all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., e prescrizioni speciali del T.U. immigrazione (art. 12), perché per il reato contestato opererebbe una presunzione relativa di esigenze cautelari che renderebbe adeguata la sola custodia cautelare in carcere, presunzione che il Tribunale non avrebbe correttamente superato.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità e carenza di adeguata correlazione critica con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha osservato che, sebbene il reato non ricada direttamente nell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., esso è assoggettato a una disciplina di effetto equivalente dall'art. 12, comma 4-bis, del T.U. immigrazione; tuttavia il giudice di merito ha fornito motivazione puntuale e concreta sulla insussistenza del pericolo di fuga e sulla ridotta intensità del pericolo di reiterazione, oltre all'adeguatezza di misure non detentive, superando così la presunzione relativa. Pertanto la conferma del divieto di dimora è stata ritenuta corretta.
Norme richiamate
Attribuisce al Tribunale la funzione di riesame delle misure cautelari nell'ambito dell'appello; qui è la norma che legittima l'intervento del Tribunale di Trieste nel confermare la decisione del G.i.p.
art. 274, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma relativa alla valutazione del pericolo di fuga come presupposto per misure cautelari; il ricorso lamentava una valutazione erronea in ragione della specificità territoriale, ma la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e inammissibile.
Regola le presunzioni sull'adeguatezza delle misure cautelari per taluni reati; il ricorrente invocava questa disposizione in relazione alla presunzione favorevole all'applicazione della custodia cautelare, ma la Corte ha ritenuto che la presunzione relativa potesse essere superata da adeguata motivazione del giudice di merito.
Previsione sulle presunzioni cautelari per specifici reati; benché il reato in concreto non rientri direttamente in questo comma, è stato fatto riferimento a disposizioni di pari effetto contenute nel T.U. immigrazione.
art. 12, comma 3 e comma 4-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.)
"quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal precedente comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, ovvero elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure"
La norma stabilisce una presunzione relativa di applicazione della custodia per reati di immigrazione clandestina; tuttavia è superabile se il giudice indica elementi concreti che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari o l'adeguatezza di misure alternative. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito tali elementi.
Corte Cost. n. 331 del 2011
Richiamata per il principio secondo cui le presunzioni cautelari ammettono la possibilità di essere contraddette da elementi specifici e concreti nel caso di specie.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma che ha consentito la trattazione del ricorso in forma scritta; richiamata nella procedura ma non decisiva sul merito.
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione che si limiti a riprodurre ampi passaggi di precedenti senza un confronto puntuale e specifico con la motivazione impugnata rischia l'inammissibilità per aspecificità.
- Per i reati con presunzioni cautelari (anche se previste da norme speciali sull'immigrazione), la presunzione è relativa: il giudice di merito può superarla mediante motivazione concreta che dimostri l'assenza di pericolo di fuga o di reiterazione o l'adeguatezza di misure non detentive.
- La particolare collocazione territoriale (es. aree di confine) può integrare un elemento di rischio di fuga, ma occorre che tale circostanza sia valutata e argomentata specificamente nel caso concreto; non è sufficiente un richiamo generico al contesto.
- Misure non detentive (es. divieto di dimora) possono essere adeguate quando emergono circostanze concrete: stabile residenza/documentazione regolare, assenza di precedenti, ruolo secondario nella condotta contestata e valutazione motivata della scarso pericolosità.
- Il pubblico ministero che impugna deve fornire argomentazioni mirate e confronti critici con le singole affermazioni del giudice di merito per superare l'onere di specificità richiesto dalla Corte di Cassazione.
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