Cassazione Penale, Ordinanza n. 26341/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari in data 24/03/2026 ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deducendo con un unico motivo l'erronea qualificazione giuridica del fatto, che sarebbe stato qualificato come rapina impropria anziché come furto. Dalla motivazione della sentenza di merito emergeva, secondo la Corte, che il giudice aveva valorizzato la violenza esercitata e le lesioni cagionate al responsabile del supermercato dopo la sottrazione della merce, al fine di assicurarsi il possesso della cosa sottratta e procurarsi l'impunità. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché, nel patteggiamento, la denuncia di erronea qualificazione è proponibile in cassazione solo quando la qualificazione sia palesemente e immediatamente eccentrica rispetto al capo di imputazione, mentre non è consentito sindacare errori valutativi non evidenti dalla contestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura sulla qualificazione giuridica del fatto non integrasse l'ipotesi di errore macroscopico deducibile ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
richiamato come base del provvedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti; la verifica della correttezza della qualificazione del fatto nel patteggiamento va condotta alla luce del capo di imputazione e della motivazione sintetica della sentenza
consente il ricorso per cassazione per erronea qualificazione del fatto solo quando l'errore sia con indiscussa immediatezza palesemente eccentrico rispetto al contenuto del capo di imputazione
art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017 n. 103
norma introduttiva della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione dedotto per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore risulta in modo immediato e macroscopico dalla contestazione e dalla motivazione sintetica della sentenza.
- Non è consentito trasformare il ricorso in un sindacato su valutazioni giuridiche non evidenti o su profili che richiedono un apprezzamento oltre il dato testuale del capo di imputazione.
- Se la motivazione del provvedimento mostra che il giudice ha qualificato il fatto coerentemente con la condotta contestata, la censura sulla qualificazione è inammissibile.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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