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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31749/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato dalla recidiva. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità penale, ma la censura è stata ritenuta generica perché si limitava a riproporre argomenti già esaminati e disattesi nel giudizio di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio; la Corte ha osservato che la doglianza non è proponibile in sede di legittimità nei termini formulati ed è comunque manifestamente infondata, perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p., e nella specie la motivazione sulla pena era adeguata.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, oggetto della conferma di condanna in appello.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Richiamato come circostanza aggravante recidivale contestata e ritenuta nella decisione di merito.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso determina inammissibilità.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena deve avvenire secondo i criteri di legge e rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena deve essere effettuata tenendo conto dei criteri legali di commisurazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la riproposizione di argomenti già disattesi in appello, senza specifica critica, integra difetto di specificità e comporta inammissibilità.
  • La doglianza sulla responsabilità è generica quando non evidenzia errori logici o giuridici della decisione impugnata, ma si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
  • La determinazione della pena e la valutazione della misura degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti appartengono alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione dei criteri legali di commisurazione.
  • Una motivazione sintetica sulla pena è sufficiente se dà conto, in modo congruo, degli elementi ritenuti decisivi ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale

Testo integrale

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