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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34639/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione prende atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e dell'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente; dichiara quindi l'estinzione del giudizio di legittimità e non provvede sulle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (attore)

La controversia

La controversia nasce da una lite precedente sulle distanze legali tra fabbricati, conclusa con una sentenza che aveva imposto l'arretramento dei fabbricati e, nei confronti dei terzi chiamati in causa quali direttore dei lavori e impresa esecutrice, la condanna solidale al pagamento di una somma in favore dei committenti. Successivamente, alcuni dei soggetti coinvolti hanno sottoscritto una scrittura privata di transazione, alla quale il direttore dei lavori non ha partecipato. In base a tale transazione, uno dei committenti ha corrisposto somme a più controparti e ha poi domandato al direttore dei lavori il pagamento del 50% di quanto versato. Il Tribunale ha respinto la domanda; la Corte d'Appello l'ha invece accolta, condannando il convenuto al pagamento di una somma a titolo di regresso per effetto di surrogazione legale e, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c. In Cassazione il soccombente ha proposto quattro motivi di ricorso, ma prima della decisione ha rinunciato al ricorso; la controparte ha accettato la rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come base del procedimento introdotto in primo grado con ricorso sommario di cognizione

  • art. 2041 c.c.

    richiamato dalla Corte d'appello come ulteriore fondamento della condanna al pagamento in mancanza di un diverso titolo specifico

  • art. 390 c.p.c.

    implicitamente rilevante per la rinuncia al ricorso in cassazione, seguita dall'accettazione della controparte e dall'estinzione del giudizio

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia accettata, la Corte non statuisce sulle spese se il provvedimento lo esclude espressamente.
  • La definizione del giudizio di cassazione per rinuncia assorbe l'esame dei motivi di ricorso, che restano non scrutinati nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazioneArricchimento senza causa
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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