Cassazione Penale, Ordinanza n. 38483/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento erano stati contestati due imputati per danneggiamento di beni afferenti a un cimitero comunale. I ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 9 dicembre 2024 articolavano due censure: la prima deduceva la mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela nel reato di danneggiamento ex art. 635 c.p., sostenendo che i beni colpiti non sarebbero stati qualificabili in modo da escludere la procedibilità a querela; la seconda lamentava violazione di legge per il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ex art. 20-bis c.p. La Corte rileva che la Corte di appello aveva qualificato il lucchetto del cancello di ingresso del cimitero e la grata a protezione della porta degli uffici cimiteriali come pertinenze di un edificio pubblico, escludendo la pubblica fede e quindi la procedibilità a querela. Quanto alla pena sostitutiva, la Corte di merito aveva espresso un giudizio prognostico sfavorevole sulla non reiterazione di reati, fondato su elementi soggettivi della personalità degli imputati e sull’incidenza dell’illecito sulla loro capacità a delinquere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché non corredato da una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei necessari riferimenti alla motivazione impugnata, osservando comunque che la Corte di appello aveva correttamente escluso la procedibilità a querela in relazione al danneggiamento di pertinenze di edificio pubblico. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, perché la valutazione di merito sulla non concedibilità della pena sostitutiva era sorretta da argomentazione logica e non illogica, avendo il giudice di appello svolto un giudizio di prognosi sfavorevole sulla futura commissione di reati. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il danneggiamento contestato riguardava beni qualificati come pertinenze di un edificio pubblico; la Corte esclude che vi fosse un profilo di procedibilità a querela fondato sulla tutela della pubblica fede nel caso concreto.
La sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva può essere negata quando il giudice di merito esprima, con motivazione logica, un giudizio prognostico sfavorevole sulla non reiterazione dei reati e valuti negativamente la personalità dell'imputato.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve contenere una specifica critica della motivazione impugnata e l’esposizione puntuale delle ragioni di diritto; in difetto, il motivo è manifestamente infondato o inammissibile.
- Ai fini del danneggiamento, la qualificazione del bene come pertinenza di un edificio pubblico può escludere il rilievo difensivo della procedibilità a querela quando la decisione di merito abbia escluso un collegamento con la tutela della pubblica fede.
- La decisione sulla concessione o meno di una pena sostitutiva appartiene al giudizio di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da argomentazione logica e da una prognosi sfavorevole fondata su elementi della personalità e sulla capacità a delinquere dell’imputato.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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