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Sentenza

Sentenza n. 1834/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’Ordinanza n. 9 del 26 Gennaio 2026, a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Carimate, notificata all’Azienda Agricola Florovivaistica Fratelli Cappellini – affittuaria - a mezzo pec in data 26.01.2026 e ad Alice, Cecilia, Edoardo Cappellini ed Enrica Galimberti - proprietari - a mani, tramite i Carabinieri Forestale Lombardia-Nucleo di Como, in data 31.01.2026, avente per oggetto “Ordinanza di demolizione per opere abusive (D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.)”, con la quale si ingiunge “di provvedere entro e non oltre trenta giorni a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza, alla demolizione delle opere abusive in premessa dettagliate, provvedendo altresì al ripristino dello stato dei luoghi ovvero al ripristino della legalità” e specificatamente “...è stato abusivamente realizzato un argine costituito interamente da terra di riporto opportunamente messa in opera, spianata e compattata, lungo il tratto di sponda sinistra del torrente “Seveso” in corrispondenza delle particelle catastali n. 1606 e 4395 del fg. 909 de Comune di Carimate”; dell’ordinanza n. 10 del 29 Gennaio 2026, a firma del Sindaco del Comune di Carimate, notificata all’Azienda Agricola Florovivaistica Fratelli Cappellini - affittuaria - a mezzo pec in data 29.01.2026 e ad Alice, Cecilia, Edoardo Cappellini ed Enrica Galimberti - proprietari - a mani, tramite i Carabinieri Forestale Lombardia-Nucleo di Como, in data 31.01.2026, avente per oggetto “Ordinanza per la rimozione di un argine realizzato senza alcun titolo edilizio con l’utilizzo di terra di riporto priva del prescritto emissione del FIR digitale, Formulario di Identificazione dei Rifiuti, ovvero di preventiva comunicazione al Comune e quindi in assenza di specifica caratterizzazione in prossimità della sponda sinistra del torrente Seveso, Comune di Carimate, catastalmente individuata al Foglio n. 909 Particelle 1606 e 4395”, con la quale si ordina ai proprietari dell’area sita in Carimate, identificata catastalmente con foglio n. 909, particelle 1606 e 4395 e all’affittuario Azienda Agricola Florovivaistica Fratelli Cappellini Società Agricola “...di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 30 (TRENTA) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dell’argine realizzato in terra di riporto realizzato in prossimità della sponda sinistra del torrente Seveso, Comune di Carimate, catastalmente individuata al Foglio n. 909, particelle 1606 e 4395, come in premessa individuato, ed allo smaltimento della terra utilizzata nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate; - di ripristinare lo stato dei luoghi ante operam mediante presentazione d’idonea pratica edilizia asseverata da un tecnico abilitato unitamente alla consegna di tutta la documentazione prevista dalla normativa di riferimento per la classificazione e la caratterizzazione del terreno rimosso e smaltito; - di comunicare a questo Comune l’avvenuta esecuzione di quanto ordinato, unitamente ai FIR e documentazione probatoria di avvenuto smaltimento, al fine di consentire l’effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo e dispone che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all’esecuzione d’ufficio in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, salva l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall’art. 50 del D.lvo n. 267/2000”; della relazione prot. n. 867/2026 del 26.01.2026 redatta dal Responsabile dell’Area tecnica comunale a seguito del sopralluogo avvenuto in data 17.12.2025; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se allo stato non noto; nonché per il risarcimento dei danni;

Giustizia amministrativa202600964

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di un argine abusivo e ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento della terra di riporto, oltre alla relazione tecnica presupposta

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare e il risarcimento dei danni, due ordinanze del Comune di Carimate relative a un argine costituito da terra di riporto, realizzato lungo la sponda sinistra del torrente Seveso, in corrispondenza delle particelle catastali indicate negli atti. La prima ordinanza ingiungeva la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi; la seconda ordinava la rimozione dell'argine, lo smaltimento della terra secondo la normativa sui rifiuti, il ripristino dello stato dei luoghi e la produzione della relativa documentazione. Dagli atti emergeva che l'opera era stata realizzata senza titolo edilizio e senza i pareri degli enti preposti alla tutela dei vincoli esistenti sull'area. Il TAR, rilevata d'ufficio la questione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., non ha esaminato i vizi di legittimità dedotti o prospettati, poiché ha ritenuto sussistente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ordinario in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia rientri nella giurisdizione di legittimità in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933. Tale giurisdizione ricorre quando il provvedimento amministrativo incide direttamente e immediatamente sul regime delle acque pubbliche, sul relativo demanio o sulla struttura e consistenza dei beni demaniali, anche se l'atto proviene da un'amministrazione non istituzionalmente preposta al settore delle acque. Nel caso concreto, gli ordini riguardavano un argine realizzato lungo un torrente, all'interno della fascia di rispetto dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelata dall'art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004 e della fascia di rispetto e sicurezza idraulica prevista dall'art. 96, lett. h), r.d. n. 523/1904. L'incidenza sull'assetto e sul libero deflusso delle acque pubbliche è stata quindi ritenuta diretta e immediata. Il processo può essere riassunto davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    in materia di acque pubbliche

    Attribuisce al Tribunale superiore delle acque pubbliche la giurisdizione di legittimità in unico grado sui ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge contro provvedimenti amministrativi che incidano direttamente e immediatamente sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio.

  • art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004

    Individua la fascia di rispetto dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua nella quale era collocata l'opera oggetto delle ordinanze impugnate, concorrendo a evidenziarne l'incidenza sul regime delle acque pubbliche.

  • art. 96, lett. h), r.d. n. 523/1904

    Rileva quale disciplina della fascia di rispetto e sicurezza idraulica interessata dall'opera, contribuendo a qualificare come diretta e immediata l'incidenza degli atti sul regime delle acque pubbliche.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione mediante riassunzione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato quale base per sottoporre alle parti, nel corso dell'udienza, la questione rilevata d'ufficio relativa al difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • La giurisdizione di legittimità in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche sussiste quando il provvedimento amministrativo incide direttamente e immediatamente sul regime delle acque pubbliche, sul relativo demanio o sulla struttura e consistenza dei beni demaniali, anche se l'atto è adottato da un'amministrazione diversa da quella istituzionalmente preposta alla cura delle acque pubbliche.
  • Rientrano nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le controversie relative a provvedimenti che impongono la demolizione o la rimozione di opere realizzate nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e nella fascia di sicurezza idraulica, quando tali opere possano interferire con il libero deflusso o con l'assetto delle acque pubbliche.
  • In presenza di una pronuncia declinatoria della giurisdizione, il processo può essere proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione mediante riassunzione entro il termine previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoAcque e demanio idrico
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiRiparto di giurisdizione

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