Cassazione Penale, Sentenza n. 37130/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Di Battista impugna la sentenza della Corte di appello di Ancona che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, lo aveva dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi B e C) e documentale (capo A) in qualità di amministratore unico della Techis srl unipersonale. Il ricorso articola cinque motivi: (1) inammissibilità per genericità dell'appello del pubblico ministero; (2) violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. per mancata rinnovazione della prova dichiarativa (in particolare mancata escussione del curatore fallimentare) in occasione del ribaltamento dell'assoluzione; (3) violazione degli artt. 597 e 521 c.p.p. e del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza per avere la Corte di appello riqualificato i fatti in termini di bancarotta fraudolenta andando oltre il devoluto (cioè oltre i punti effettivamente impugnati); (4) vizio di motivazione in relazione alla responsabilità per i fatti più gravi, senza confronto con la sentenza di primo grado; (5) omissione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, n.1.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso non inammissibile ma ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Ha rilevato che l'appello del pubblico ministero si limitava a contestare l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e dell'art. 219, comma terzo, legge fallimentare e, quindi, non aveva devoluto al giudice d'appello la questione della diversa qualificazione giuridica operata (riconducendo i fatti a fattispecie più gravi), cosicché la Corte di appello ha oltrepassato i limiti del devoluto. Non essendovi elementi che consentano una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p., la Cassazione ha calcolato la prescrizione (reati commessi il 12/02/2014; termine massimo maturato il 24/03/2022 tenuto conto della sospensione) e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il pubblico ministero aveva contestato l'applicazione della causa da parte del giudice di primo grado, ma la questione resa oggetto dell'appello limitava la cognizione d'appello a tale punto e non alla diversa qualificazione dei reati
art. 217 legge fallimentare (legge fall.)
Richiamata in relazione alla bancarotta semplice documentale per omessa tenuta delle scritture contabili; il giudice di primo grado aveva ricondotto il fatto a questa fattispecie ritenendo assente il dolo specifico
art. 216, comma terzo, legge fall.
Citata rispetto alla qualificazione iniziale dei capi come bancarotta preferenziale in primo grado; oggetto della discussione sulla corretta qualificazione
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Norma che impone la rinnovazione della prova dichiarativa quando il giudice di appello riforma una sentenza di proscioglimento; il ricorrente ha lamentato che la Corte d'appello non ha riassunto la testimonianza del curatore del fallimento
artt. 597, commi 1 e 2 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai limiti del devoluto e ai poteri del giudice d'appello: la Corte non può decidere su punti non devoluti dalle parti
art. 521, comma 2 cod. proc. pen.
Riferimento alle regole sulla motivazione e sui limiti della revisione di merito; invocata per contestare la riqualificazione dei fatti da parte della Corte d'appello
art. 219, comma secondo, n. 1 cod. pen.
Norma relativa ad aggravanti/criteri per la determinazione della pena, richiamata nel motivo relativo al confronto tra attenuanti generiche e aggravante; il ricorrente lamentava mancata prevalenza delle attenuanti
art. 219, comma terzo, legge fall.
Norma richiamata nell'appello del pubblico ministero insieme all'art. 131-bis c.p.; la critica del PM era rivolta all'applicazione di tale disposizione da parte del giudice di primo grado
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
Citata in relazione alla possibilità di decidere sui motivi in forma alternativa; la Corte ha ritenuto non applicabile una pronuncia ai sensi di questo articolo data l'assenza di elementi che lo consentissero
art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020
Normativa organizzativa procedurale invocata per il rito di trattazione del ricorso (trattazione senza intervento delle parti), richiamata nella fase di trattazione
Giurisprudenza: Sez. U., n. 1 del 19/01/2000 (Tuzzolino)
Principio interpretativo sulla nozione di "punto" della decisione devoluto in grado d'appello: la qualificazione giuridica e altri elementi rientrano nella nozione di punto ma il giudice d'appello può intervenire solo entro i limiti devoluti dalle parti
Massime di principio
- Il giudice d'appello non può superare i limiti del devoluto: se l'appello delle parti (o del PM) investe solo questioni specifiche, la Corte d'appello non può riformare la sentenza su profili non impugnati dalle parti, altrimenti la decisione eccede la cognizione e può essere annullata in Cassazione
- Quando il giudice d'appello riforma una sentenza di proscioglimento o assoluzione e arriva a una condanna, deve, salvo casi particolari, rinnovare la prova dichiarativa (es. testimonianze decisive); la mancata rinnovazione è motivo di censura
- Per i reati collegati alla bancarotta documentale per omessa tenuta di scritture, la giurisprudenza richiede il dolo specifico per configurare la bancarotta fraudolenta documentale: la mera invocazione del dolo generico non è sufficiente
- La prescrizione, una volta maturata, comporta l'annullamento della sentenza resa in violazione dei limiti del devoluto: se non sussistono condizioni per decidere nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato
- In caso di appello del pubblico ministero che risulti generico o limitato a punti specifici, il difensore può validamente dedurre che la Corte d'appello abbia ecceduto i poteri riesaminando o riclassificando i fatti; è importante contestare tempestivamente la genericità e l'eccesso di devoluto
- Nel calcolo della prescrizione è fondamentale considerare eventuali periodi di sospensione (es. astensioni, rinvii) che possono incidere sulla decorrenza e determinare l'estinzione del reato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36936/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36938/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36939/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36940/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36942/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36943/2022 del 30/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →