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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19462/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per il reato di lesioni commesse da terzi (Mario Piromallo) nei confronti di Alessandro Morrone; il ricorrente contestava la valutazione delle intercettazioni (riportate in modo parcellizzato e decontestualizzato), la sussistenza del concorso morale ex art.110 e 115 c.p., l'applicazione dell'aggravante di metodo mafioso e di agevolazione ex art.416-bis e 416-bis.1 c.p., nonché l'insussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) in assenza di precedenti e di elementi probatori riscontrati.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto che dai colloqui intercettati non emergesse la "causalità psichica" richiesta per configurare il concorso morale: le conversazioni indicavano al contrario che Maione cercava di ridimensionare l'alterco e di "lasciar stare", senza indurre o istigare Piromallo alla spedizione punitiva. Ha escluso l'aggravante mafiosa e ha ritenuto insufficienti i gravi indizi di colpevolezza; per tali ragioni ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata che l'ordinanza applicativa della misura cautelare del 2 agosto 2022 e ha disposto l'immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altro.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Disciplina il concorso di persone nel reato; richiede una partecipazione effettiva, anche atipica, che abbia incidenza causale sull'evento criminoso (necessità di "causalità psichica" per il concorrente morale).

  • art. 115 cod. pen.

    Principio secondo cui non può esserci responsabilità per fatti altrui senza criteri di determinazione della partecipazione; invocato in relazione alla distinzione tra concorso morale e responsabilità diretta.

  • art. 582 cod. pen.

    Norma sulle lesioni personali; la contestazione principale riguardava lesioni alla vittima Morrone, materialmente commesse da terzi.

  • art. 585 cod. pen.

    Contestazione di lesioni in forma aggravata o plurime; il ricorso sottolineava contrasto tra attribuzione a più persone e prova di un unico autore materiale.

  • art. 576 n.1 cod. pen.

    Richiamata tra le norme contestate nell'istanza, nella motivazione del ricorso; invocata in relazione alle aggravanti e qualificazioni del fatto (natura e applicabilità contestata).

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla disciplina delle intercettazioni; la censura ha riguardato la trascrizione e la decontestualizzazione delle registrazioni ambientali.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiama le regole sulle misure cautelari e la loro motivazione: l'ordinanza è stata censurata per motivazione generica circa il pericolo di reiterazione senza riscontri probatori.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Aggravante per l'uso del "metodo mafioso"; la Corte ha sottolineato che l'applicazione richiede elementi probatori specifici e non può essere automaticamente estesa al concorrente morale privo di legami associativi e di contributo soggettivo dimostrato.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Prevede l'aggravante per i reati commessi con metodo mafioso e/o per agevolazione di associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto mancanti gli elementi soggettivi e oggettivi necessari per applicarla a Maione.

  • art. 3 Cost.

    Principio di uguaglianza richiamato nel rilievo costituzionale contro applicazioni automatiche di responsabilità obiettiva; usato per sostenere che non si può estendere meccanicamente l'aggravante senza prova del ruolo soggettivo.

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo; richiede adeguata motivazione e prova per limitazioni della libertà e per l'attribuzione di responsabilità penale.

  • Sent. Sez. U., n. 45276 del 30/10/2003 (Andreotti)

    Giurisprudenza di riferimento sul concorso morale e sulla necessità della "causalità psichica" tra concorrenti; la Corte di legittimità è richiamata per delimitare i requisiti del contributo punibile del concorrente morale.

  • Sent. Sez. U., n. 8545 del 2019

    Giurisprudenza sulle caratteristiche oggettive dell'aggravante mafiosa; discussa nel ricorso ma la Corte ha precisato che non può condurre ad applicazioni automatiche nei confronti di concorrenti morali senza prove specifiche.

Massime di principio

  • Per configurare il concorso morale (art.110 e 115 c.p.) è necessaria la prova di una "causalità psichica": il contributo del concorrente deve essere idoneo a incidere sulla formazione o attuazione del progetto criminoso, non bastano mere segnalazioni o racconti privi di induzione o istigazione.
  • Le intercettazioni devono essere valutate nel loro contesto integrale: trascrizioni parziali o decontestualizzate possono alterare il significato e non sono sufficienti a fondare gravi indizi senza riscontri probatori aggiuntivi (videoriprese, riscontri materiali, dichiarazioni corroboranti).
  • L'aggravante "metodo mafioso" richiede elementi oggettivi e soggettivi specifici (modus operandi riconducibile a prassi mafiose e finalità di agevolazione dell'associazione); non è applicabile automaticamente al semplice riferimento a soggetti ritenuti appartenenti alla criminalità organizzata se manca prova del ruolo e dell'intenzione del singolo.
  • Le dichiarazioni eteroaccusatorie o le affermazioni di terzi (es. durante una rissa) necessitano di riscontri prima di costituire grave indizio contro una persona; la mera testimonianza di terzi senza riscontri può essere insufficiente.
  • In assenza di gravi indizi concreti e motivazione adeguata sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, fuga), le misure cautelari devono essere revocate e la libertà personale ripristinata immediatamente.
  • La giurisprudenza richiede rigore probatorio e chiarezza logica nella motivazione: deduzioni congetturali o basate su stereotipi relazionali non possono sorreggere ordinanze restrittive della libertà.

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