Cassazione Penale, Sentenza n. 11527/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per tentato furto aggravato (reato p.p. dagli artt. 56, 110, 624 e 625 n.2 e n.7 c.p.) ritenendo: (1) errata l'applicazione dell'aggravante dell'esposizione della res alla pubblica fede perché non sarebbe certo se il tentativo fosse diretto all'autovettura o soltanto agli oggetti al suo interno; a suo avviso, in presenza di dubbio, l'aggravante andava esclusa; (2) la motivazione in ordine alla determinazione della pena sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica e la Corte territoriale avrebbe omesso considerazioni rilevanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti rappresentassero una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità e che la Corte d'appello avesse fornito motivazione logica, congrua e corretta riguardo alla sussistenza dell'aggravante (l'auto era parcheggiata in pubblica via e non risultano elementi che attestino che l'obiettivo fosse soltanto un bene interno) e riguardo alla determinazione della pena, la quale rientra nella discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivata. Per l'inammissibilità, non è stata presa in considerazione l'eventuale applicazione delle nuove disposizioni sulla procedibilità a querela. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria indicata nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 56, art. 110, art. 624, art. 625 n.2 e n.7 c.p.
Gli articoli hanno formato il capo di imputazione (tentato furto aggravato). La Corte territoriale ha ritenuto applicabile l'aggravante dell'esposizione della res alla pubblica fede perché il bene era parcheggiato in via pubblica e non risultavano elementi certi che l'azione fosse volta esclusivamente ai beni contenuti.
art. 173 disp. att., art. 611 co.1 e co.2, art. 616, art. 129
Art. 173 disp. att.: limiti alla costruzione dei motivi di cassazione; art. 611: modalità di trattazione in udienza e presentazione delle conclusioni; art. 616: disciplina delle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (compensi e sanzioni); art. 129: causa di non punibilità (la Corte osserva che non può essere dichiarata in presenza di ricorso inammissibile).
Norme emergenziali / procedurali citate
art. 23 co.8 d.l. 137/2020 conv. L. 176/2020, art. 16 d.l. 228/21 conv. L. 15/22, art. 94 co.2 d.lgs. 150/2022 sostituito dall'art. 5-duodecies L. 199/2022
Riferimenti formali alla disciplina procedurale che ha consentito la trattazione 'senza discussione orale' e l'uso delle conclusioni scritte per l'udienza; la Corte osserva tali disposizioni ma dichiara irrilevante l'entrata in vigore di alcune riforme sostanziali in ragione dell'inammissibilità del ricorso.
Codice penale (criteri di determinazione della pena)
La Corte conferma che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; l'obbligo motivazionale è assolto se il giudice dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133, salvo che la pena sia sensibilmente superiore alla media edittale, caso in cui servirebbe motivazione più dettagliata.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione ex novo dei fatti: le valutazioni probatorie e i giudizi di fatto del giudice di merito sono insindacabili in cassazione salvo vizio di diritto o irragionevolezza manifesta.
- L'aggravante dell'esposizione della res alla pubblica fede si applica quando il bene (es. autovettura) è facilmente fruibile o esposto al pubblico, e non è esclusa solo perché non è provato con certezza che l'autore mirasse esclusivamente al veicolo piuttosto che ai beni interni; il dubbio circa l'oggetto materiale del tentativo deve essere provato dalla difesa.
- La determinazione della pena entro i limiti edittali rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è revisionabile in cassazione se la motivazione è logicamente congrua e la pena non risulta manifestamente sproporzionata o eccedente la media in modo ingiustificato.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il procedimento di cassazione non può essere utilizzato per far emergere cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione) né per ottenere adempimenti procedurali dovuti a cambiamenti normativi intervenuti successivamente, salvo che il ricorso sia ammissibile.
- In fase di impugnazione è necessario confrontarsi criticamente con la motivazione di merito: replica generica o riproposizione di doglianze già valutate senza un confronto specifico porta all'inammissibilità.
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