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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26950/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che dichiarava inammissibile la sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per presunta incertezza sulle generalità, dovuta alla mancata produzione di un documento di identità. Ha sostenuto la nullità del provvedimento per inosservanza/erronea applicazione delle norme del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (artt.74 e ss.), deducendo che, trattandosi di detenuto, la dichiarazione non richiede autenticazione né l'allegazione del documento di identità quando l'atto è ricevuto dal direttore dell'istituto e il documento di identità è depositato presso l'ufficio matricola del carcere (Regina Coeli), la cui esistenza è agevolmente verificabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha giudicato errata la motivazione del Tribunale che ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di certezza sull'identità, perché nel caso di detenuti l'autenticazione prevista dal d.P.R. n.115/2002 (art.78) è soddisfatta dalla ricezione dell'atto da parte del direttore del carcere, ai sensi dell'art.93 del d.P.R. n.115/2002 che rimanda all'art.123 c.p.p. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente aveva dichiarato l'esistenza del documento di identità presso l'ufficio matricola, verificabile dagli uffici competenti. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Presidente del Tribunale di Roma per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art.123 cod. proc. pen.

    norma che disciplina la ricezione da parte del direttore dell'istituto delle domande/istanze del detenuto

    la Corte ha richiamato che le istanze del detenuto devono essere ricevute dal direttore dell'istituto; tale ricezione prova la provenienza dell'atto dal detenuto e soddisfa gli effetti dell'autenticazione nei limiti dell'accertamento dell'identità

  • art.93 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115

    "Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale"

    la disposizione estende al procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato la regola dell'art.123 c.p.p. per i detenuti: dunque la ricezione del documento da parte del direttore soddisfa il requisito di autenticazione richiesto dal regolamento

  • art.78 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115

    norma che prescrive l'autenticazione a pena di inammissibilità per le dichiarazioni/istanze

    sebbene l'art.78 richieda autenticazione, per i detenuti tale requisito si ritiene assolto dalla ricezione del documento da parte del direttore dell'istituto, ai sensi dell'art.93 del d.P.R. n.115/2002 e dell'art.123 c.p.p.

  • artt.74 e ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n.115

    richiamati dal ricorrente come base normativa generale per la disciplina dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il ricorrente ha invocato l'interpretazione secondo cui, per i detenuti, non è richiesta ulteriore autenticazione o allegazione del documento di identità se l'atto è stato ricevuto dal direttore e il documento è depositato in matricola

Massime di principio

  • Per le istanze presentate da detenuti, la ricezione dell'atto da parte del direttore dell'istituto (art.123 c.p.p. e art.93 DPR 115/2002) soddisfa l'esigenza di autenticazione richiesta dal regolamento sul patrocinio a spese dello Stato (art.78 DPR 115/2002).
  • Il giudice può respingere per incertezza sulle generalità solo dopo aver verificato se l'atto è stato ricevuto dal direttore e se è possibile accertare l'identità presso l'ufficio matricola; la semplice omissione dell'allegazione del documento non è automaticamente motivo d'inammissibilità se sussistono elementi di riscontro tramite la struttura detentiva.
  • La difesa del detenuto dovrebbe dichiarare esplicitamente nell'istanza che il documento d'identità è depositato presso l'ufficio matricola e sollecitare, in caso di dubbio, che il giudice disponga l'accertamento presso la direzione dell'istituto prima di dichiarare l'istanza inammissibile.
  • In caso di decisione di inammissibilità motivata su errore di diritto circa l'autenticazione delle istanze di detenuti, la Corte di Cassazione è incline ad annullare e rinviare per nuovo esame, sollecitando verifiche amministrative presso la struttura carceraria.

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