Cassazione Penale, Sentenza n. 16071/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I difensori del ricorrente hanno dedotto un unico motivo: violazione dell'art. 299 c.p.p. e vizio di motivazione (anche in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p.). Hanno sostenuto che l'ordinanza non ha considerato le evidenze dell'affievolimento delle esigenze cautelari (tra cui il decorso di sette anni dalla misura, il presunto ridimensionamento della fattispecie associativa emerso nel dibattimento e numerose scarcerazioni di soggetti più gravati), limitandosi ad affermazioni generiche sull'addebito associativo senza ancorarle a dati fattuali concreti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il collegio cautelare avesse adeguatamente esaminato e motivato il rigetto dell'appello, richiamando elementi concreti a sostegno della stabilità del quadro cautelare: ruolo direttivo del prevenuto nella cosca Arena, funzioni di cassiere/contabile, potere di affiliazione e reggenza durante le detenzioni di esponenti apicali. La Corte ha richiamato inoltre la sentenza della Prima Sezione del 22/2/23 che aveva parzialmente annullato la condanna in relazione a un'aggravante, ma ha evidenziato l'assenza di elementi nuovi idonei a superare la presunzione di adeguatezza della custodia. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8
Riferimento procedurale: la trattazione si è svolta con contraddittorio cartolare ai sensi della norma.
Norma relativa al motivo di ricorso in Cassazione; i difensori ne hanno denunciato la violazione, ma la Corte ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate.
Rinvio invocato dai difensori per la rivalutazione delle esigenze cautelari (lett. b) e c)); la Corte ha ritenuto che la richiesta non fosse sorretta da elementi idonei a mutare la valutazione cautelare.
art. 275 cod.proc.pen., comma 3
Richiamata dalla Corte in relazione alla presunzione di adeguatezza della misura di massimo rigore in presenza di contestazioni associative; la Corte ha ritenuto che tale presunzione non fosse stata vinta dalla difesa alla luce del ruolo del prevenuto.
art. 416-bis cod.pen. (comma sesto - aggravante)
La sentenza di merito era stata parzialmente annullata in relazione a questa aggravante; la Cassazione lo ha richiamato nel quadro fattuale ma ha comunque ritenuto irrilevanti, ai fini della revoca della cautela, gli elementi prodotti dalla difesa.
disp. att. cod.proc.pen., art. 94, comma 1-ter
Disposizione richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.
Massime di principio
- La sola decorrenza del tempo non è di per sé sufficiente a escludere l'attualità delle esigenze cautelari: occorrono elementi concreti che dimostrino l'affievolimento del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio.
- In ipotesi di contestazioni associative, opera una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare (art. 275, comma 3) che la difesa deve efficacemente contrastare con dati nuovi e specifici per ottenere la revoca o attenuazione della misura.
- La valutazione del giudice cautelare richiede motivazione logica e congrua; tuttavia, la Corte di legittimità verifica prevalentemente la sussistenza di argomentazioni concrete e non sostituisce la propria valutazione del merito se il giudice di merito ha fornito una motivazione coerente.
- Per impugnazioni in Cassazione concernenti misure cautelari è essenziale che il ricorrente evidenzi errori di diritto o motivazioni manifestamente illogiche o contraddittorie; doglianze generiche o assertive sono spesso dichiarate inammissibili o infondate.
- La presenza di ruoli apicali, funzioni di gestione economica o poteri di affiliazione all'interno di un sodalizio criminoso costituisce elemento rilevante a mantenere la custodia cautelare; la difesa deve documentare il venire meno di tali profili per ottenere modifiche.
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