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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31572/2026 del 19/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza resa ex art. 444 c.p.p. il giudice per l'udienza preliminare aveva applicato all'imputato la pena concordata di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 1.200 di multa per truffa aggravata ed estorsione continuata aggravata. Il ricorrente, tramite difensore, chiedeva l'annullamento deducendo un unico motivo: erronea applicazione degli artt. 640, comma 3, 629 e 61, n. 5, c.p., con contestazione della qualificazione giuridica del fatto. Sosteneva che il fatto sussunto sotto l'art. 629 c.p. avrebbe dovuto essere riqualificato in truffa. La Corte rileva però che il motivo è del tutto generico e meramente apodittico, perché non offre alcun argomento in fatto o in diritto a sostegno della richiesta di riqualificazione e, peraltro, introduce una censura non consentita, volta a ottenere la riqualificazione da estorsione a truffa in sede di ricorso avverso sentenza di patteggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso è ammesso, per imputato e pubblico ministero, solo per motivi attinenti alla sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tuttavia, la deduzione dell'erronea qualificazione giuridica è scrutinabile solo nei casi di errore manifesto, immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità sulla base del capo di imputazione. Nel caso concreto tale errore non era neppure apprezzabile, perché il ricorrente non aveva indicato alcun elemento specifico a sostegno della diversa qualificazione. Conseguentemente è stata dichiarata l'inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza resa ... ex art. 444 cod. proc. pen.

    indica la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale opera il regime speciale delle impugnazioni.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso il patteggiamento, consentendo anche la censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto.

  • art. 640 c.p.

    erronea applicazione degli artt. 640, terzo comma ... cod. pen.

    richiamato come norma di qualificazione del fatto in termini di truffa aggravata.

  • art. 629 c.p.

    erronea applicazione degli artt. ... 629 ... cod. pen.

    richiamato come norma di qualificazione del fatto in termini di estorsione.

  • art. 61, n. 5, c.p.

    erronea applicazione degli artt. ... 61, n. 5), cod. pen.

    richiamato quale circostanza aggravante contestata.

  • art. 616 c.p.p.

    condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento

    disciplina la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali e, in caso di inammissibilità, della somma alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di patteggiamento, la censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità.
  • La verifica dell'erronea qualificazione giuridica del fatto deve essere compiuta sulla base del capo di imputazione e del testo della sentenza, non potendo la Cassazione rivalutare in modo generico o meramente valutativo la ricostruzione del fatto.
  • Un motivo di ricorso che si limiti a invocare una diversa qualificazione del fatto senza specifiche deduzioni in fatto o in diritto è generico e, quindi, inammissibile.
  • La disciplina dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento solo nei limiti espressamente previsti; sono quindi precluse censure che eccedano tale perimetro.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffaEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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