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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31657/2026 del 20/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il condannato ricorreva avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il rigetto era stato motivato valorizzando, da un lato, la pena in espiazione per due reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e, dall'altro, la sopravvenuta condanna per associazione per delinquere di stampo mafioso, oltre alla ritenuta prevalenza negativa del quadro complessivo rispetto agli elementi favorevoli emersi dall'osservazione intramuraria. Nel ricorso si deduceva che la condanna per associazione mafiosa era stata successivamente rideterminata dalla Corte di appello di Catanzaro in anni dodici di reclusione, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, c.p.; si sosteneva, in sostanza, che tale precisazione dovesse incidere sulla valutazione negativa del Tribunale di sorveglianza. La Corte ha però rilevato che il giudice di merito non aveva fondato il rigetto sul solo dato quantitativo della pena o sulla specifica aggravante esclusa, ma sulla perdurante significatività prognostica del coinvolgimento in un reato associativo di criminalità organizzata, non neutralizzata dagli elementi favorevoli allegati, sicché il ricorso si risolveva in una mera critica di merito e non si confrontava con la ratio decidendi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'impugnazione non superasse il vaglio preliminare di ammissibilità perché confutava in fatto la valutazione discrezionale del Tribunale di sorveglianza senza coglierne il nucleo argomentativo, fondato sulla complessiva inattendibilità, allo stato, di una prognosi favorevole di reinserimento sociale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 6, c.p.

    La precisazione difensiva circa l'esclusione dell'aggravante è stata ritenuta non decisiva, perché il giudizio negativo del Tribunale di sorveglianza non dipendeva da quel solo profilo, ma dalla complessiva valenza prognostica del precedente per reato associativo di stampo mafioso.

  • art. 47 ord. pen.

    La misura dell'affidamento in prova al servizio sociale è presentata come beneficio rimesso a una valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve accertare la meritevolezza del condannato e l'idoneità della misura a favorire il reinserimento sociale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non emergendo assenza di colpa, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La concessione delle misure alternative alla detenzione non è soggetta ad automatismi, ma richiede una valutazione discrezionale e complessiva della personalità del condannato e della concreta capacità della misura di favorire il reinserimento sociale.
  • Nel giudizio di sorveglianza, la presenza di un precedente o di una condanna per reati associativi di criminalità organizzata può mantenere rilevanza prognostica negativa anche se il dato punitivo sia stato successivamente rimodulato, ove il giudice abbia fondato il diniego sulla complessiva pericolosità desumibile dal quadro fattuale e non su un singolo elemento formale.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a una mera contestazione della valutazione di merito, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso non risulti dovuta a causa non imputabile al ricorrente, deve essere applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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