Cassazione Penale, Ordinanza n. 31582/2026 del 19/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata; con un secondo motivo ha lamentato l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'eccessivo trattamento sanzionatorio. Tuttavia, il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, in violazione degli artt. 571 e 613 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, mentre il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. La decisione è stata assunta con procedura semplificata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente.
Dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
La declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata con procedura semplificata e senza formalità di procedura.
È richiamata come fonte della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. in tema di sottoscrizione del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento, anche cautelare, non può essere validamente proposto personalmente dalla parte, ma richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista determina l'inammissibilità del ricorso, senza che la Corte possa esaminare i motivi di merito o di legittimità dedotti.
- Quando emerge una causa di inammissibilità processuale immediata e dirimente, la Corte può definire il giudizio con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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