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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31582/2026 del 19/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

Il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata; con un secondo motivo ha lamentato l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'eccessivo trattamento sanzionatorio. Tuttavia, il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, in violazione degli artt. 571 e 613 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, mentre il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. La decisione è stata assunta con procedura semplificata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 571 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente.

  • art. 613 c.p.p.

    Dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata con procedura semplificata e senza formalità di procedura.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È richiamata come fonte della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. in tema di sottoscrizione del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento, anche cautelare, non può essere validamente proposto personalmente dalla parte, ma richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista determina l'inammissibilità del ricorso, senza che la Corte possa esaminare i motivi di merito o di legittimità dedotti.
  • Quando emerge una causa di inammissibilità processuale immediata e dirimente, la Corte può definire il giudizio con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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