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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31656/2026 del 20/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., deducendo un unico motivo: violazione di legge con riferimento agli artt. 69 c.p. e 444 c.p.p. e illegalità della pena. Sosteneva che il giudice avesse determinato la pena base per il reato più grave contestualmente al giudizio di bilanciamento delle circostanze, indicando la pena base per la rapina aggravata in anni sette di reclusione ed euro 3.500 di multa, ma in modo tale da sovrapporre la fase di quantificazione con quella del bilanciamento, rendendo impossibile alla difesa verificare la correttezza del calcolo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza, oltre a essere manifestamente infondata, era proposta per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità contro la sentenza di patteggiamento, poiché estranei ai casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre escluso l'illegalità della pena, osservando che il giudice di merito aveva chiarito che la pena base per il reato più grave era stata determinata secondo l'accordo tra le parti, mentre la riduzione per le attenuanti generiche e per la riparazione intervenuta, concesse in prevalenza, era stata indicata separatamente. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina il patteggiamento e la sentenza di applicazione della pena concordata tra le parti; nel caso concreto la pena era stata determinata nell'ambito dell'accordo.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 69 c.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione al giudizio di bilanciamento tra circostanze, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.

  • legge n. 103 del 2017

    ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo i motivi di ricorso contro il patteggiamento.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
  • La deduzione di illegalità della pena deve essere specifica e concreta: non basta prospettare in astratto una sovrapposizione tra determinazione della pena base e giudizio di bilanciamento se il provvedimento chiarisce separatamente i passaggi del calcolo sanzionatorio.
  • Nel patteggiamento, quando il giudice indica che la pena base è stata concordata tra le parti e specifica poi le riduzioni per le circostanze attenuanti, non è configurabile un vizio di illegalità della pena solo perché la difesa contesti la modalità espositiva del calcolo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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