Cassazione Penale, Ordinanza n. 31548/2026 del 18/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte civile)
La controversia
La decisione non riguarda il merito della responsabilità penale, ma un incidente di correzione di errore materiale riferito alla precedente sentenza della Prima sezione n. 24501 del 9 aprile 2025. Una parte civile, già ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha segnalato che nel dispositivo della sentenza non era stata disposta la distrazione in favore dello Stato delle spese di legittimità, nonostante la sua ammissione al gratuito patrocinio. La Corte ha verificato che l’errore derivava dall’omessa indicazione, nel corpo della nota spese depositata, del decreto di ammissione al gratuito patrocinio. Ha quindi disposto la correzione del testo della sentenza precedente, sia nella motivazione sia nel dispositivo, eliminando alcune parole superflue e sostituendo la formula sulle spese per indicare correttamente che le spese di legittimità erano dovute dalle parti civili ammesse.
La decisione
La Corte ha accolto l’istanza di correzione di errore materiale e ha emendato la sentenza n. 24501 del 9 aprile 2025: nella motivazione ha eliminato le parole "Pangallo Maria Giuseppina e"; nel dispositivo ha eliminato le medesime parole ai punti indicati e ha sostituito la formula relativa alle spese, precisando che la rifusione va riferita alle parti civili Pangallo Maria Giuseppina e Altomonte Vanessa, entrambe ammesse. Disposta la correzione, la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di rito.
Norme richiamate
art. 110, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002
La norma è richiamata come base per la distrazione delle spese in favore dello Stato quando la parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato; l’omessa indicazione del decreto di ammissione nella nota spese ha impedito la corretta applicazione della disposizione nel testo originario.
Massime di principio
- L’errore materiale in una sentenza può essere corretto quando risulti dal testo e dagli atti che una formulazione dispositiva o motivazionale non corrisponde alla reale volontà decisoria della Corte.
- Se la parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la corretta regolazione delle spese processuali richiede che tale dato sia adeguatamente indicato negli atti rilevanti, potendo altrimenti verificarsi un errore materiale nel dispositivo.
- La correzione dell’errore materiale può riguardare sia la parte motiva sia il dispositivo della sentenza, quando entrambi contengano la medesima inesattezza formale.
- Nel procedimento di correzione non si riapre il merito della decisione precedente, ma si adegua il testo della pronuncia alla volontà già espressa dalla Corte.
Come è indicizzato
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