Cassazione Penale, Ordinanza n. 23578/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22/09/2023, in relazione a un delitto di evasione. Dalla motivazione emerge che la difesa censura il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che la volontà dell'imputato di far ritorno nell'abitazione dovesse incidere sulla valutazione del fatto e del dolo. La Corte rileva però che tali doglianze si risolvono in mere contestazioni di fatto, non consentite in sede di legittimità, e che esse sono riproduttive di argomenti già esaminati e disattesi dal giudice di merito con motivazione adeguata.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Precisa che i motivi sono non consentiti in sede di legittimità perché consistono in censure di merito e ripropongono questioni già valutate e respinte dal giudice di appello. Conferma quindi la decisione impugnata, che aveva negato l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. per le concrete modalità della condotta, evidenziando che l'imputato, trovato in strada, aveva anche tentato di sottrarsi al controllo di polizia, e aveva altresì escluso la concessione delle attenuanti generiche per carenza di elementi positivi. L'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Individua il delitto oggetto del giudizio; la Corte prende atto della motivazione di merito sul fatto e sulle sue modalità concrete.
La causa di non punibilità è negata in ragione delle concrete modalità del fatto, ritenute incompatibili con la particolare tenuità.
Le attenuanti generiche sono escluse per la carenza di elementi idonei in positivo a sostenerne il riconoscimento.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite doglianze che si risolvono in una mera rivisitazione del fatto o della valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già esaminate e disattese con motivazione logica e giuridicamente corretta dalla sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando le concrete modalità della condotta, anche quando l'imputato invochi elementi soggettivi favorevoli non idonei a mutare il giudizio oggettivo sulla offensività.
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi specificamente indicati dalla difesa; in difetto, il diniego motivato del giudice di merito non è censurabile in cassazione se non per manifesta illogicità o violazione di legge.
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