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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26053/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (possessore)

La controversia

Nel 2012 cinque soggetti, tra cui la controricorrente, promossero un’azione possessoria chiedendo di essere reintegrati nel possesso di una servitù di passaggio pedonale e veicolare esercitata su una strada privata interpoderale. Dedussero che il ricorrente li avesse spogliati restringendo il tracciato con paletti e recinzione, cementificando e rialzando la carreggiata, eseguendo uno scavo, parcheggiando autovetture e collocando un cartello di divieto di transito ai mezzi pesanti. Il Tribunale di Catanzaro ordinò la reintegrazione nei confronti del solo ricorrente e, all’esito del giudizio di merito, confermò i provvedimenti possessori, ritenendo provati l’esercizio del passaggio e lo spoglio. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 949/2024, depositata il 1° agosto 2024, rigettò l’appello: rilevò che nel giudizio possessorio contano le modalità concrete di esercizio del potere di fatto, non l’esistenza o l’estensione del diritto, e che le opere avevano ristretto la carreggiata e reso più difficile il transito carrabile; considerò inoltre tardiva e inutilizzabile la documentazione prodotta con le comparse conclusionali. In cassazione il ricorrente ha formulato tre motivi: 1) violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., per il mancato esame di una sentenza di usucapione e di una sentenza amministrativa, dedotte come giudicati esterni capaci di escludere la servitù sull’area interessata; 2) violazione dell’art. 51, n. 4, c.p.c., perché il presidente del collegio d’appello aveva svolto attività istruttoria in primo grado senza astenersi e perché non era stato comunicato il diniego dell’autorizzazione all’astensione, con asserita preclusione della ricusazione; 3) erronea supposizione di un fatto probatorio, contestando che la servitù comprendesse l’area delle opere e chiedendo una diversa lettura delle prove documentali e testimoniali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le decisioni invocate riguardavano l’esistenza e l’estensione del diritto, questioni petitorie in linea di principio irrilevanti nel giudizio possessorio ai sensi dell’art. 705 c.p.c.; tale autonoma ratio della sentenza d’appello non era stata specificamente censurata e la doglianza era quindi priva di decisività. Inoltre, la sentenza amministrativa era resa tra il ricorrente e un Comune e non faceva stato nei confronti delle parti del giudizio, mentre la sentenza di usucapione riguardava porzioni interne alla recinzione in muratura, non la strada interpoderale né lo slargo. Il secondo motivo è stato rigettato: la partecipazione alla sola attività istruttoria in primo grado, senza partecipazione alla decisione di merito, non determina il dovere di astensione previsto dall’art. 51, n. 4, c.p.c.; inoltre, fuori dall’ipotesi di interesse proprio del giudice, la violazione del dovere di astensione non può essere fatta valere in impugnazione se non è stata proposta istanza di ricusazione ai sensi dell’art. 52 c.p.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, riservate al giudice di merito; la doppia conforme precludeva inoltre la censura di omesso esame dei fatti principali e non era stato individuato uno specifico fatto storico decisivo omesso. Il ricorrente è stato condannato a pagare alla controricorrente € 3.200 per spese del giudizio di legittimità, di cui € 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; è stato altresì condannato a versare € 2.000 alla controricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e € 1.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Nulla sulle spese nei confronti degli altri intimati, che non hanno svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 705 c.p.c.

    Le decisioni invocate attengono all’esistenza e all’estensione del diritto: le difese che vi si articolano sono petitorie e quindi in via di principio irrilevanti ex art. 705 c.p.c. nel giudizio possessorio, come argomentato dalla sentenza in epigrafe con autonoma ratio non specificamente censurata, per cui il motivo difetta di decisività.

    Nel giudizio possessorio le questioni relative all’esistenza e all’estensione del diritto sono petitorie e, in linea di principio, irrilevanti ai fini della tutela del possesso.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., per avere la Corte di appello dichiarato inutilizzabili, in quanto tardive, la sentenza di usucapione e la sentenza del giudice amministrativo prodotte nel corso del giudizio di secondo grado, omettendone l’esame: si sostiene che non si tratterebbe di prove nuove soggette ai limiti dell’art. 345 c.p.c., bensì di giudicati esterni, rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado, il cui esame avrebbe condotto a escludere che l’area interessata dalle opere fosse gravata dalla servitù di passaggio.

    La Corte riporta la censura concernente l’ammissibilità in appello delle decisioni prodotte, ma la dichiara inammissibile per difetto di decisività, dato che le questioni da esse trattate erano petitorie e irrilevanti nel giudizio possessorio, oltre che per le specifiche ragioni relative all’efficacia delle decisioni invocate.

  • art. 51, n. 4, c.p.c.

    Il giudice che abbia partecipato alla sola attività istruttoria nel corso del primo grado, senza prender parte alla decisione della causa, non è gravato dal dovere di astensione ex art. 51, n. 4, c.p.c., dovendosi la conoscenza della causa in altro grado riferire alla partecipazione alla decisione di merito (Cass. 25487/2021): nella specie, la decisione di primo grado fu resa dal giudice onorario delegato, estraneo al collegio d’appello.

    La conoscenza della causa in altro grado rilevante ai fini dell’astensione richiede la partecipazione alla decisione di merito; la sola attività istruttoria svolta nel precedente grado non basta.

  • art. 52 c.p.c.

    Né rileva che il diniego dell’autorizzazione all’astensione non sia stato comunicato alla parte: la violazione del dovere di astensione, al di fuori dell’ipotesi di interesse proprio del giudice, non può essere dedotta in sede di impugnazione se la parte non abbia proposto istanza di ricusazione ai sensi dell’art. 52 c.p.c., e la ricusazione non dipendeva dalla sorte della richiesta di astensione, poiché la parte conosceva la composizione del collegio e la ragione dell’incompatibilità, che aveva dedotto nella comparsa conclusionale.

    Fuori dall’ipotesi di interesse proprio del giudice, la parte che intenda far valere la violazione del dovere di astensione deve proporre tempestivamente istanza di ricusazione; la mancata comunicazione del diniego dell’astensione non consente di dedurre per la prima volta il vizio in impugnazione quando la parte conosceva composizione del collegio e ragione dell’incompatibilità.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    Trattandosi, inoltre, di doppia conforme sui fatti principali, è preclusa la censura di omesso esame di un fatto decisivo (art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., applicabile ratione temporis all’appello proposto prima del 28 febbraio 2023, ora art. 360, quarto comma, c.p.c.; Cass. SU 5792/2024); né la doglianza individua un fatto storico, principale o secondario, il cui esame sia stato omesso, risolvendosi in un apprezzamento valutativo non riconducibile al vizio denunciato (Cass. SU 8053/2014; Cass. 14802/2017).

    In presenza di doppia conforme sui fatti principali, è preclusa la censura di omesso esame di un fatto decisivo secondo la disciplina applicabile ratione temporis; la doglianza deve comunque individuare uno specifico fatto storico omesso e non può risolversi in una richiesta di rivalutazione.

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    Trattandosi, inoltre, di doppia conforme sui fatti principali, è preclusa la censura di omesso esame di un fatto decisivo (art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., applicabile ratione temporis all’appello proposto prima del 28 febbraio 2023, ora art. 360, quarto comma, c.p.c.; Cass. SU 5792/2024); né la doglianza individua un fatto storico, principale o secondario, il cui esame sia stato omesso, risolvendosi in un apprezzamento valutativo non riconducibile al vizio denunciato (Cass. SU 8053/2014; Cass. 14802/2017).

    La Corte richiama la disposizione indicata come disciplina attualmente corrispondente alla preclusione relativa alla doppia conforme; non ammette che una contestazione valutativa delle prove sia convertita in un vizio di omesso esame di un fatto storico.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di € 2.000 ai sensi dell’art. 96 co. 3 c.p.c.

    La Corte ha condannato il ricorrente, oltre alle spese processuali, al pagamento di € 2.000 in favore della controricorrente ai sensi del terzo comma dell’art. 96 c.p.c.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di € 1.000 ai sensi dell’art. 96 co. 4 c.p.c.

    La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di € 1.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi del quarto comma dell’art. 96 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In ragione del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio possessorio la tutela dipende dalle modalità concrete con cui il potere di fatto è stato esercitato; le contestazioni sull’esistenza o sull’estensione del diritto reale appartengono al piano petitorio e sono, in linea di principio, irrilevanti ai sensi dell’art. 705 c.p.c.
  • La partecipazione del giudice alla sola attività istruttoria in un grado precedente, senza partecipazione alla decisione di merito, non integra la conoscenza della causa in altro grado rilevante ai fini del dovere di astensione previsto dall’art. 51, n. 4, c.p.c.
  • Fuori dall’ipotesi di interesse proprio del giudice, la violazione del dovere di astensione non può essere dedotta in sede d’impugnazione se la parte, pur conoscendo la composizione del collegio e la ragione dell’incompatibilità, non ha proposto istanza di ricusazione ai sensi dell’art. 52 c.p.c.; la mancata comunicazione del diniego dell’astensione non muta tale conclusione.
  • Il ricorso per cassazione non può ottenere una nuova valutazione delle prove né una diversa ricostruzione dei fatti riservati al giudice di merito; per denunciare l’omesso esame occorre individuare uno specifico fatto storico, principale o secondario, che sia stato trascurato.
  • In presenza di doppia conforme sui fatti principali, opera la preclusione alla censura di omesso esame del fatto decisivo secondo la disciplina applicabile ratione temporis.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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