Cassazione Penale, Sentenza n. 37883/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 5/12/2023 che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Conti. La ricorrente lamenta che la revoca è stata disposta senza che il giudice dell'esecuzione verificasse documentalmente se sussistesse una causa ostativa già nota al giudice della cognizione (ossia la precedente sospensione), sostenendo altresì che il rimedio esperito dal Pubblico Ministero era in concreto inammissibile e che, in presenza di causa ostativa evidente ex actis (annotazione nel S.i.c.), si sarebbe dovuta impugnare la sentenza che aveva erroneamente concesso la sospensione (richiamo alla Sez. U. Longo).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Rovigo per un nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non abbia adempiuto all'onere di verificare documentalmente (acquisendo il fascicolo del giudizio di cognizione) se i precedenti ostativi risultassero noti al giudice che aveva concesso la sospensione; ha affermato che il criterio rilevante è la conoscenza concreta documentalmente dimostrabile e non la semplice astratta conoscibilità, e che in assenza di tale verifica l'applicazione degli artt. 168 e 164 cod. pen. è viziata.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen. (terzo comma)
Norma richiamata come base per la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio sia stato concesso in violazione dei limiti previsti; la Corte evidenzia che l'applicazione richiede verifica preventiva della conoscenza documentale della causa ostativa da parte del giudice di cognizione.
art. 164 cod. pen. (quarto comma)
Richiamato in relazione ai limiti e alle cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; la revoca trova fondamento anche in questa disposizione se il beneficio è stato accordato in presenza di cause ostative.
Rilevante rispetto al problema della ripetuta concessione della sospensione condizionale e ai limiti temporali/di cumulabilità della pena che impediscono più concessioni.
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori, che devono essere esercitati anche d'ufficio per acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione al fine di verificare se i precedenti ostativi fossero documentalmente noti.
art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la richiesta del pubblico ministero diretta alla revoca della sospensione condizionale; contestualmente la Corte precisa i limiti procedurali e l'onere di verifica del giudice dell'esecuzione.
Richiamato dalla ricorrente come norma violata; tuttavia la motivazione della Corte si è concentrata sull'applicazione degli artt. 168 e 164 e sull'obbligo di verifica documentale da parte del giudice dell'esecuzione.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 37345 del 23/4/2015 (Longo) e segnalate pronunce successive
Principio consolidato secondo cui il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per accertare se la causa ostativa risultasse documentalmente nota al giudice che concesse il beneficio; rileva la conoscenza concreta e documentale, non la mera conoscibilità astratta.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, prima di revocare la sospensione condizionale della pena per cause ostative, è obbligato ad acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se tali cause fossero documentalmente note al giudice che concesse il beneficio.
- La verifica rilevante è quella della conoscenza concreta e documentalmente dimostrabile del precedente ostativo da parte del giudice della cognizione, non la sola astratta possibilità che il precedente potesse essere conosciuto.
- Se il giudice dell'esecuzione omette tale controllo ex actis, l'ordinanza di revoca è vulnerabile di annullamento in Cassazione e comporta rinvio per nuovo esame.
- La richiesta del Pubblico Ministero volta alla revoca è ammissibile, ma il giudice dell'esecuzione deve comunque svolgere i necessari accertamenti istruttori; l'eventuale rimedio alternativo (impugnazione della sentenza di merito) non esclude l'onere di verifica del giudice dell'esecuzione quando venga proposta la revoca.
- In sede di impugnazione dell'ordinanza di revoca in Cassazione la parte resistente deve specificamente allegare e dimostrare che la conoscenza documentale della causa ostativa sussisteva al tempo della concessione del beneficio, altrimenti il ricorso è fondato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37745/2024 del 15/10/2024
- Sentenza penale · 15 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37749/2024 del 15/10/2024
- Sentenza penale · 15 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37751/2024 del 15/10/2024
- Sentenza penale · 15 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37752/2024 del 15/10/2024
- Sentenza penale · 15 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37849/2024 del 15/10/2024
- Sentenza penale · 15 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37851/2024 del 15/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →