Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05169/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta contro il decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione ma poi, nel regolare le spese, le aveva compensate. In un primo ricorso per cassazione la parte privata aveva ottenuto la cassazione con rinvio della sola statuizione sulle spese, perché la compensazione era stata motivata in modo generico. Nel giudizio di rinvio il Tribunale ha nuovamente compensato le spese: da un lato ha valorizzato il comportamento processuale della parte privata, che dopo l’udienza innanzi al Presidente per i provvedimenti urgenti non era comparsa per consentire l’accertamento della riconciliazione ed aveva abbandonato il giudizio; dall’altro ha osservato che, essendo la stessa ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna del Ministero alle spese avrebbe comunque determinato una mera partita di giro, dovendo il Ministero pagare in favore dello Stato. Contro questa nuova ordinanza la parte privata ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe dovuto limitarsi a liquidare le spese senza riesaminare la condotta della ricorrente; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., contestando che l’abbandono del giudizio potesse integrare gravi ed eccezionali ragioni di compensazione, anche perché si trattava di una facoltà processuale prevista dall’art. 309 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il giudice di rinvio, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., doveva uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla precedente sentenza di cassazione e quindi verificare se sussistessero o meno specifiche ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese; non vi era dunque alcun divieto di riesaminare la condotta processuale rilevante ai fini della regolazione delle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché la sentenza impugnata era sorretta da una duplice ratio decidendi autonoma: oltre alla valutazione del comportamento processuale della parte, il Tribunale aveva infatti fondato la compensazione anche sulla considerazione che, in presenza dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la condanna del Ministero alle spese avrebbe dato luogo a un pagamento in favore dello Stato, con conseguente mera partita di giro. Poiché tale seconda ratio non era stata censurata, la decisione restava comunque ferma. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa del Ministero intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    "il giudice di rinvio è tenuto ad ‘uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte’"

    Il giudice di rinvio deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e può/ deve verificare i presupposti fattuali e giuridici necessari a dare esecuzione a quanto statuito, senza potersi discostare dal dictum di legittimità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma invocata per dedurre la violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per contestare la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per contestare la compensazione delle spese; la Corte, però, non entra nel merito della censura per la presenza di una ratio autonoma non impugnata.

  • art. 309 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente come base della facoltà di abbandonare il giudizio; la Corte non decide sul punto nel merito perché il motivo è assorbito/inammissibile.

  • art. 133 D.P.R. 115/2003

    È richiamato dal giudice di rinvio per affermare che, in caso di soccombenza della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese del Ministero sarebbe comunque destinata allo Stato, con effetto di partita di giro.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    È il parametro richiamato per quantificare l’ulteriore importo dovuto a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e, se la cassazione ha investito la motivazione sulla compensazione delle spese, deve verificare in modo specifico l’esistenza di ragioni idonee a sorreggerla, non essendo sufficiente una formula generica.
  • Quando una sentenza è fondata su più rationes decidendi autonome e ciascuna è di per sé idonea a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse se non vengono censurate tutte le rationes.
  • La censura relativa alla violazione delle norme sulle spese processuali non può condurre alla cassazione se resta ferma una ratio autonoma e non impugnata che giustifica comunque la regolazione delle spese.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario colpire tutte le basi logiche e giuridiche della decisione impugnata; l’omessa impugnazione di una motivazione autonoma rende inutile l’esame delle altre censure.
  • L’eventuale declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dal Testo unico sulle spese di giustizia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.