Cassazione Civile, Ordinanza n. 31141/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di liquidazione del compenso spettante a un difensore d'ufficio. Il Tribunale, decidendo sull'opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione, aveva riconosciuto un compenso professionale di euro 1.140,00 per la difesa prestata in favore di un imputato, senza attribuire spese processuali della fase di opposizione, salvo gli esborsi. L'avvocato ha ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. perché il Tribunale non aveva liquidato le spese del giudizio di opposizione nonostante egli, pur difendendosi personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c., avesse agito nella qualità di avvocato ed avesse ottenuto un accoglimento integrale della domanda proposta in opposizione. Sosteneva quindi di avere diritto anche agli onorari/spese della fase di opposizione, non potendo la difesa personale escludere la liquidazione del compenso professionale. Inoltre, la compensazione delle spese sarebbe stata disposta senza presupposto, poiché la domanda di opposizione era stata integralmente accolta e l'importo liquidato coincideva con quello definitivamente richiesto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che la difesa personale dell'avvocato ex art. 86 c.p.c. non elimina la natura professionale dell'attività svolta e non impedisce la liquidazione degli onorari secondo le regole della soccombenza. Ha inoltre rilevato che il giudizio di opposizione si era concluso con accoglimento integrale della richiesta dell'avvocato, sicché non ricorrevano i presupposti per la compensazione delle spese, giustificabile solo in presenza di una notevole riduzione della somma richiesta. Per tale ragione l'ordinanza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Individua il rimedio di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali.
Le spese seguono la soccombenza; chi risulta vittorioso ha diritto alla loro liquidazione salvo diversa regolazione legittima.
La compensazione delle spese è ammessa solo nei casi consentiti dalla legge e richiede un presupposto giustificativo.
La facoltà dell'avvocato di difendersi in proprio non muta la natura professionale dell'attività svolta ai fini della liquidazione degli onorari.
art. 106 TUGS
È richiamato come base della riduzione dell'importo inizialmente richiesto, ma senza specifici principi di diritto autonomi nella decisione.
Massime di principio
- L'avvocato che si difenda personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c. non perde il diritto alla liquidazione degli onorari per l'attività professionale prestata, poiché la difesa personale non incide sulla natura professionale della prestazione.
- Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi, se la domanda del professionista è accolta integralmente, il giudice deve applicare il criterio della soccombenza e non può compensare le spese in assenza dei presupposti di legge.
- La compensazione delle spese non è giustificata quando la parte vittoriosa ottenga esattamente l'importo definitivamente richiesto; la mera riduzione rispetto all'originaria pretesa non basta se il risultato finale coincide con la domanda accolta.
- La liquidazione delle spese deve essere coerente con l'esito effettivo della fase processuale e con la concreta soccombenza, valutata sulla domanda come da ultimo formulata e accolta.
Come è indicizzato
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