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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44782/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I tre ricorrenti avevano impugnato la sentenza della Corte d'appello di Messina che li aveva confermati colpevoli per fatti riqualificati in appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.) in concorso. I motivi di ricorso denunciavano, a seconda dei ricorrenti, carenze di motivazione sulla qualificazione del fatto e sull'elemento soggettivo, mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), nullità della notifica del decreto di citazione diretta ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., errori nella determinazione del trattamento sanzionatorio (art. 131-bis c.p.) e mancata valutazione di scriminanti o forme di ragion fatta (art. 392 c.p.). In udienza la parte civile ha formalmente rimesso la querela e tale rimessione è stata accettata dai procuratori speciali dei ricorrenti, comprensiva di sub-delega prevista nella procura speciale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per intervenuta remissione della querela con contestuale accettazione. La Corte ha rilevato la regolarità formale della rimessione e della sua accettazione, compresa la validità della sub-delega conferita al procuratore speciale (richiamando giurisprudenza consolidata). In conseguenza ha disposto la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La remissione della querela, se formalizzata e accettata, estingue il reato e determina l'annullamento della sentenza anche in sede di Cassazione, impedendo l'esame nel merito delle censure sostanziali relative alla colpevolezza o alla qualificazione del fatto.
  • La validità formale della remissione richiede che sia effettuata da chi ha titolo e che l'accettazione sia espressa; la procura speciale può prevedere la facoltà di sub-delega e, se ciò è espressamente previsto, la sub-delega è ammessa e produce gli effetti voluti.
  • Le questioni processuali preliminari (es. nullità della notifica) possono rimanere inedite se sopravviene l'estinzione del reato per remissione della querela: per ottenere il controllo di tali profili è quindi importante agire prima della remissione o impedirne l'accettazione quando ciò pregiudica interessi legittimi di terzi.
  • L'annullamento per estinzione non esclude la possibilità per il giudice di disporre la rifusione delle spese processuali a carico dei condannati/ricorrenti in solido, conformemente agli strumenti previsti dal codice di procedura penale.
  • In situazioni analoghe, verificare sempre la portata e i poteri attribuiti nella procura speciale (in particolare la previsione di sub-delega) e, se si rappresentano interessi conflittuali, decidere tempestivamente se accettare o contestare la remissione della querela.

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