Cassazione Penale, Sentenza n. 44782/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I tre ricorrenti avevano impugnato la sentenza della Corte d'appello di Messina che li aveva confermati colpevoli per fatti riqualificati in appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.) in concorso. I motivi di ricorso denunciavano, a seconda dei ricorrenti, carenze di motivazione sulla qualificazione del fatto e sull'elemento soggettivo, mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), nullità della notifica del decreto di citazione diretta ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., errori nella determinazione del trattamento sanzionatorio (art. 131-bis c.p.) e mancata valutazione di scriminanti o forme di ragion fatta (art. 392 c.p.). In udienza la parte civile ha formalmente rimesso la querela e tale rimessione è stata accettata dai procuratori speciali dei ricorrenti, comprensiva di sub-delega prevista nella procura speciale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per intervenuta remissione della querela con contestuale accettazione. La Corte ha rilevato la regolarità formale della rimessione e della sua accettazione, compresa la validità della sub-delega conferita al procuratore speciale (richiamando giurisprudenza consolidata). In conseguenza ha disposto la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)
La norma definisce la fattispecie per cui i fatti sono stati riqualificati in grado di imputazione; la Corte però ha dichiarato estinti i reati per remissione della querela, quindi non ha pronunciato nel merito di colpevolezza rispetto a questa norma.
art. 635 cod. pen. (danneggiamento)
Fattispecie contestata unitamente all'appropriazione indebita; come per l'art. 646, l'accertamento è stato superato dall'estinzione del reato per remissione della querela.
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
I ricorrenti lamentavano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della questione in quanto ha disposto l'annullamento per estinzione del reato.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (notificazione alla presenza di elezione di domicilio)
Eccezione di nullità della notificazione proposta in sede di merito: la Corte d'appello l'aveva rigettata; la Cassazione non ha approfondito il vizio per aver dichiarato estinti i reati.
art. 392 cod. pen. (ricostruzione/riqualificazione e concorso?)
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla riqualificazione del fatto e alle forme di 'ragion fatta'; la Corte non ha esaminato tali censure per l'estinzione sopravvenuta del reato.
Contestazioni concernenti la determinazione del trattamento sanzionatorio sono state sollevate ma non esaminate dalla Corte di Cassazione in ragione dell'annullamento per estinzione del reato.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen. (disposizione sulle spese processuali in caso di estinzione)
Base normativa utilizzata dalla Corte per imporre ai ricorrenti la rifusione delle spese processuali in solido, nonostante l'estinzione del reato.
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 2 n. 40981/2009 (Provasi) e altri precedenti citati
Principio richiamato: il procuratore speciale nominato per la proposizione della querela può, se la procura speciale lo prevede, sub-delegare un terzo anche per la fase di accettazione della remissione della querela; la Corte ne ha tratto argomento per ritenere regolare la accettazione formalizzata in udienza.
Massime di principio
- La remissione della querela, se formalizzata e accettata, estingue il reato e determina l'annullamento della sentenza anche in sede di Cassazione, impedendo l'esame nel merito delle censure sostanziali relative alla colpevolezza o alla qualificazione del fatto.
- La validità formale della remissione richiede che sia effettuata da chi ha titolo e che l'accettazione sia espressa; la procura speciale può prevedere la facoltà di sub-delega e, se ciò è espressamente previsto, la sub-delega è ammessa e produce gli effetti voluti.
- Le questioni processuali preliminari (es. nullità della notifica) possono rimanere inedite se sopravviene l'estinzione del reato per remissione della querela: per ottenere il controllo di tali profili è quindi importante agire prima della remissione o impedirne l'accettazione quando ciò pregiudica interessi legittimi di terzi.
- L'annullamento per estinzione non esclude la possibilità per il giudice di disporre la rifusione delle spese processuali a carico dei condannati/ricorrenti in solido, conformemente agli strumenti previsti dal codice di procedura penale.
- In situazioni analoghe, verificare sempre la portata e i poteri attribuiti nella procura speciale (in particolare la previsione di sub-delega) e, se si rappresentano interessi conflittuali, decidere tempestivamente se accettare o contestare la remissione della querela.
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