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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27134/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato relativo alla condanna a 12 anni di reclusione pronunciata dal Tribunale di Bergamo per i reati di cui agli artt. 572, 582, 605 e 629 c.p., deducendo essenzialmente che la sua assenza dal processo non fosse volontaria né consapevole. Con quattro motivi ha censurato: 1) vizio di motivazione sulla presunta volontà di rifiutare l'elezione di domicilio e sottrarsi alla conoscenza del processo; 2) vizio di motivazione circa la ritenuta volontà di sottrarsi alla conoscenza del processo; 3) mancanza di motivazione rispetto agli elementi posti a sostegno dell'istanza di rescissione; 4) violazione di legge per aver ritenuto che la notifica a mani proprie dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. escludesse l'incolpevole conoscenza del processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione relativa alla validità della dichiarazione di assenza fosse già stata sollevata e trattata nel processo di cognizione (udienza preliminare e appello) e che la Corte d'appello avesse motivatamente respinto l'eccezione di nullità. Essendo la sentenza d'appello divenuta irrevocabile (mancando ricorso per cassazione), il ricorso per rescissione è configurato come rimedio surrogatorio improprio rispetto a un ricorso per cassazione non proposto e perde la natura di strumento straordinario. Perciò il rimedio ex art. 629-bis c.p.p. è inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limita l'enunciazione dei motivi nel ricorso, richiamato quale regola formale per la presentazione dei motivi di impugnazione

  • art. 415-bis c.p.p.

    Riferita alla notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis; la Corte ha ritenuto che la mera notifica a mani proprie non comporti automaticamente l'esclusione dell'incolpevole mancata conoscenza del processo, ma che la questione debba essere valutata nel suo contesto e motivata

  • art. 604, comma 5-bis c.p.p.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'allegata mancata incolpevole conoscenza quando dedotta con l'atto di impugnazione: se provata, comporta l'annullamento e restituzione per rinnovazione del giudizio

  • art. 629-bis c.p.p.

    Regola la rescissione del giudicato; la Corte la interpreta come rimedio straordinario finalizzato a travolgere il giudicato soltanto quando i controlli nel giudizio di cognizione non abbiano eliminato vizi incidenti sulla consapevolezza della pendenza del processo

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa per le ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per sanzionare l'inammissibilità del ricorso

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Richiamato per evidenziare le modifiche introdotte in tema di declaratoria di nullità da parte della Corte d'appello qualora i meccanismi riparatori non siano stati attivati in primo grado

  • Sentenze S.U. "Lovric" e pronunce "Burba"

    Giurisprudenza di riferimento che ha chiarito il ruolo della rescissione come strumento straordinario e la necessità che le patologie non siano state eliminate nel corso del giudizio di cognizione

  • Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata come principio di riferimento per la determinazione delle sanzioni pecuniarie per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. è uno strumento straordinario: può prosperare solo se i rimedi e i controlli attivabili nel corso del giudizio di cognizione non hanno rimosso le patologie che hanno impedito la consapevolezza della pendenza del processo da parte dell'imputato
  • Se la questione relativa alla mancata conoscenza del processo è stata dedotta e motivata durante le fasi ordinarie (udienza preliminare o appello) e giudicata dal giudice della cognizione, non è possibile ottenere la rescissione come sostitutivo di un ricorso per cassazione non proposto
  • La notifica a mani proprie dell'avviso ex art. 415-bis non esclude automaticamente l'incolpevole mancata conoscenza: occorre valutare concretamente se l'imputato sia stato effettivamente informato del contenuto dell'accusa, della pendenza del procedimento e dei tempi/luoghi di celebrazione
  • Chi intende chiedere la rescissione deve dimostrare che i meccanismi riparatori previsti dal codice non sono stati attivati o non sono idonei a eliminare la situazione di ignoranza incolpevole; altrimenti il ricorso risulta improprio e inammissibile
  • È essenziale sollevare tempestivamente e con adeguata motivazione le eccezioni sulla validità della dichiarazione di assenza durante il processo di cognizione, perché la mancata impugnazione tempestiva può consolidare il giudicato e precludere rimedi straordinari

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