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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28998/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un preavviso di fermo amministrativo emesso per il mancato pagamento di due cartelle esattoriali. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo maturata la prescrizione quinquennale dei crediti fiscali. In appello, l'Agenzia delle Entrate aveva sostenuto, tra l'altro, che dovesse applicarsi il termine decennale di prescrizione perché gli avvisi di accertamento presupposti erano stati ritualmente notificati e non impugnati. La CTR ha respinto l'appello affermando, in sostanza, che non vi era prova della regolare notificazione delle cartelle e quindi non poteva essere legittimato il fermo. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 112 e 132 c.p.c., deducendo che la CTR avesse omesso di esaminare i motivi di appello e avesse reso una motivazione solo apparente sull'inidoneità probatoria della documentazione prodotta a dimostrazione della rituale notificazione delle cartelle.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza della CTR fosse nulla per motivazione meramente apparente, perché il giudice di merito si era limitato ad affermare l'assenza di prova della notificazione delle cartelle senza dare conto del quadro probatorio, della documentazione prodotta dall'agente della riscossione e delle ragioni per cui le tesi dell'appellante fossero infondate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché riesamini i motivi di appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza è deducibile in cassazione quando la decisione sia affetta da motivazione apparente o da violazione delle norme processuali che impongono l'obbligo di motivazione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente a rendere percepibile il fondamento della decisione; la sua omissione o apparenza comporta nullità.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sui motivi di appello e non può ometterne l'esame.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve esporre la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; una motivazione meramente apparente integra nullità.

  • art. 111 Cost.

    Il vizio di motivazione ricorre quando manca un effettivo percorso argomentativo intelligibile che consenta di comprendere la ratio della decisione.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il testo della decisione esiste formalmente ma non consente di percepire il fondamento logico-giuridico del decisum, lasciando all'interprete il compito di colmarne le lacune con congetture.
  • In sede di appello il giudice deve esaminare i motivi dedotti dalle parti e confrontarsi con il quadro probatorio; una risposta assertiva e non argomentata sull'insussistenza della prova non soddisfa l'obbligo di motivazione.
  • Nel processo tributario, la mancata spiegazione delle ragioni per cui la documentazione prodotta a sostegno della rituale notificazione sia ritenuta inidonea determina nullità della sentenza per motivazione apparente.
  • La censura di nullità della sentenza è fondata quando il giudice omette di illustrare il percorso logico seguito nella valutazione delle prove e delle tesi difensive, impedendo il controllo sulla decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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