Cassazione Penale, Ordinanza n. 03574/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 6 giugno 2024. Dal testo dell'ordinanza emerge che i motivi di ricorso miravano sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione del fatto e del trattamento sanzionatorio, in particolare quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, alla congruità della pena e alla non applicazione di pene sostitutive. La Corte rileva che la motivazione di merito aveva escluso le attenuanti generiche per assenza di chiari segnali di resipiscenza, aveva ritenuto la pena congrua e poco superiore al minimo edittale in ragione dell'esposizione a pericolo dell'incolumità di agenti e utenti della strada, e aveva escluso la possibilità di formulare una prognosi favorevole di ottemperanza alle prescrizioni connesse alle pene sostitutive.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche possono essere negate quando dal quadro fattuale non emergano elementi significativi di resipiscenza o comunque elementi positivi idonei a giustificarne il riconoscimento.
La congruità della pena va valutata tenendo conto della gravità del fatto e della concreta esposizione a pericolo dell'incolumità di agenti e utenti della strada.
Le pene sostitutive possono essere negate quando il quadro personologico e fattuale non consenta una prognosi favorevole di adempimento delle relative prescrizioni.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sotto il profilo della dosimetria della pena o del riconoscimento delle attenuanti quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice evidenzia l'assenza di segnali di resipiscenza o altri elementi positivi apprezzabili a favore dell'imputato.
- La congruità della pena è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non basta contrapporre una diversa lettura del fatto.
- Le pene sostitutive possono essere escluse quando il giudice ritenga, con valutazione di merito adeguatamente motivata, che non sia formulabile una prognosi favorevole di futura osservanza delle prescrizioni.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso presenti profili di colpa.
Come è indicizzato
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